Art. 9 
 
                        Modifiche all'art. 26 
                della legge regionale n. 17 del 2004 
 
  1. L'art. 26 della legge regionale 28 luglio  2004,  n.  17  (Legge
finanziaria regionale adottata  a  norma  dell'art.  40  della  legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza  con  l'approvazione
della  legge  di  assestamento  del  bilancio   di   previsione   per
l'esercizio finanziario 2004 e del  bilancio  pluriennale  2004-2006.
Primo  provvedimento  generale  di  variazione),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 26 (Disposizioni particolari per la gestione delle  attivita'
giornalistiche). - 1. L'Agenzia di informazione e comunicazione ,  in
quanto  articolazione  del  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
regionale, e il Servizio Informazione e Comunicazione  istituzionale,
in quanto articolazione del Gabinetto del  Presidente  dell'Assemblea
legislativa, si configurano come strutture speciali ai  sensi  e  per
gli effetti della legge regionale n. 43 del 2001. 
  2. Al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che
svolga le funzioni giornalistiche  di  informazione  e  comunicazione
sull'attivita'   istituzionale   di   competenza   dell'Agenzia    di
informazione  e  comunicazione  della  Giunta  regionale  ovvero  del
Servizio Informazione e  Comunicazione  istituzionale  dell'Assemblea
legislativa  si  applicano  lo  stato  giuridico  e  il   trattamento
economico previsti dal Contratto nazionale  di  lavoro  giornalistico
(CNLG).  Il  medesimo  stato  giuridico  e  il  medesimo  trattamento
economico si applicano, altresi', qualora il  personale  regionale  a
tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a  svolgere
le  funzioni   giornalistiche   di   informazione   e   comunicazione
sull'attivita' istituzionale presso gli istituti, le  agenzie  e  gli
enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera b) e c), della
legge regionale n.  43  del  2001  nonche',  previa  stipulazione  di
apposite convenzioni, presso gli  enti  e  le  agenzie  del  Servizio
sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna. La decorrenza,  le  modalita'
di applicazione, la tabella di  equiparazione,  l'organizzazione  del
lavoro,   i   rapporti   funzionali   interni   ed   il   regime   di
incompatibilita' sono definiti dalla Giunta  regionale  d'intesa  con
l'Ufficio di  Presidenza  dell'Assemblea  legislativa.  Al  personale
assegnato alla struttura prevista all'art. 5 della legge regionale n.
43 del 2001 non si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 6, 7,
8 e 9 della medesima legge regionale. 
  3. Il personale regionale di  cui  al  comma  1  e'  assegnato,  in
conformita' alla normativa vigente,  all'Agenzia  di  informazione  e
comunicazione della Giunta regionale o  al  Servizio  informazione  e
comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, in  relazione
alle  rispettive  esigenze  organizzative.  Il  personale   a   tempo
indeterminato, contrattualizzato secondo quanto  previsto  dal  CNLG,
che ritenesse di non aderire all'inquadramento nelle strutture di cui
al comma 1, sara' collocato nelle strutture ordinarie della  Regione,
applicando  il  CCNL  del  comparto  Regione-Autonomie   locali,   in
conformita' a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 43
del 2001  e  valorizzando  nel  nuovo  contesto  la  professionalita'
acquisita. 
  4. Il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo
assenso degli interessati, il personale regionale di cui al  comma  1
da assegnare alla struttura prevista all'art. 5 della legge regionale
n. 43 del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella
di equiparazione prevista  al  comma  1.  Per  quanto  di  competenza
provvede, con proprio  atto,  il  direttore  generale  dell'Assemblea
legislativa  previa  individuazione  del  personale  interessato  tra
quello assegnato alla  struttura  preposta.  I  posti  ricoperti  dal
personale  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  anche  assegnato
successivamente alle  strutture  preposte,  sono  resi  indisponibili
nelle  dotazioni  del  personale  rispettivamente  della   Giunta   e
dell'Assemblea legislativa. 
  5. L'assunzione con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  di
personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene
tramite procedure selettive  pubbliche  indette  nel  rispetto  della
normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di  equiparazione
definita  ai  sensi  del  comma  1.  L'assunzione  di  personale  con
contratto  a  tempo  determinato  da  assegnare  al   Gabinetto   del
Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento  delle  funzioni
di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'art.  63  dello  Statuto.  La
Giunta   regionale   definisce   l'organizzazione   della   struttura
competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche
competenze  dei  dirigenti  dell'Agenzia.  La  Giunta  regionale  e',
altresi',  autorizzata  ad  adeguare  le  risorse  finanziarie   rese
disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire  la
riorganizzazione della funzione. 
  6. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce  il
trattamento  economico  e  le  specifiche  competenze  del  dirigente
responsabile del Servizio di cui al comma 1.  La  relativa  posizione
non   e'   ricompresa   nella   dotazione   organica   dell'Assemblea
legislativa. E' facolta' dell'Ufficio di Presidenza  provvedere  alla
assunzione di tale dirigente con contratto  a  tempo  determinato  di
durata non superiore a cinque  anni.  Qualora  l'assunzione  riguardi
dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'art.  43,
comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto  dal
dirigente e' reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale
dell'Assemblea legislativa. 
  7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che  venga
successivamente assegnato  ad  altra  funzione  e'  disciplinato  dal
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)   del   comparto
Regione-Autonomie locali, secondo le modalita' definite dalla  Giunta
regionale,  d'intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza   dell'Assemblea
legislativa. 
  8. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  la  Giunta  regionale  e   l'Ufficio   di   Presidenza
dell'Assemblea legislativa adotteranno gli atti interni necessari per
assicurarne l'applicazione.».