Art. 2 
 
                    Concessioni demaniali vigenti 
 
  1. E' tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese
balneari titolari  di  concessioni  demaniali  marittime,  lacuali  e
fluviali ad uso turistico ricreativo,  in  essere  ovvero  rilasciate
anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione  del  diritto
alla continuita' aziendale. 
  2. Alle concessioni  di  beni  demaniali  marittimi  con  finalita'
turistico  ricreative,  ad  uso  pesca,  acquacoltura   e   attivita'
produttive ad essa connesse, e sportive, nonche' quelli  destinati  a
approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati  alla  nautica  da  diporto,
attualmente vigenti, e' riconosciuta l'estensione della durata  della
concessione di trenta anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. Il  comune  dovra'  comunicare  ai  titolari  delle  concessioni
demaniali  di  cui  al  comma  2  l'estensione  della  durata   della
concessione demaniale per trenta anni.