Art. 2 Concessioni demaniali vigenti 1. E' tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuita' aziendale. 2. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita' turistico ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attivita' produttive ad essa connesse, e sportive, nonche' quelli destinati a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, e' riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il comune dovra' comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 2 l'estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni.