Art. 3 Definizione degli impianti di facile rimozione 1. Sono classificate di facile rimozione le strutture realizzate sul demanio marittimo che al termine della concessione demaniale marittima consentano al concessionario di restituire allo stato originario le aree concesse, come di seguito descritte: a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni; b) i basamenti o altre strutture non comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni. 2. Al fine della classificazione di facile rimozione delle costruzioni facenti parte della concessione demaniale marittima, il concessionario deve presentare al comune una dichiarazione, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della concessione demaniale marittima e nella quale si attesti la sussistenza delle caratteristiche costruttive delle strutture di cui al comma 1. In mancanza di tale dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.