Art. 3 
 
           Definizione degli impianti di facile rimozione 
 
  1. Sono classificate di facile rimozione  le  strutture  realizzate
sul demanio marittimo che  al  termine  della  concessione  demaniale
marittima consentano  al  concessionario  di  restituire  allo  stato
originario le aree concesse, come di seguito descritte: 
    a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e
rimosse nel termine massimo di centoventi giorni; 
    b) i basamenti o altre strutture non comportanti  volumetrie  che
possano essere demolite e rimosse nel termine massimo  di  centoventi
giorni. 
  2.  Al  fine  della  classificazione  di  facile  rimozione   delle
costruzioni facenti parte della concessione demaniale  marittima,  il
concessionario deve presentare al comune una dichiarazione, corredata
da perizia giurata di un tecnico abilitato,  contenente  gli  estremi
dei titoli abilitativi e  della  concessione  demaniale  marittima  e
nella  quale  si  attesti  la   sussistenza   delle   caratteristiche
costruttive delle strutture di cui al comma 1. In  mancanza  di  tale
dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del
calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.