Art. 3 
 
                    Classificazione delle piscine 
 
  1. Le piscine oggetto della  presente  legge,  in  base  alla  loro
destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie: 
    a)  piscine  di  proprieta'  pubblica  o  privata,  destinate   a
un'utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in: 
      1) piscine pubbliche o private aperte al pubblico; 
      2) piscine private o pubbliche a uso collettivo,  cioe'  quelle
inserite in strutture gia'  adibite,  in  via  principale,  ad  altre
attivita' ricettive, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci  della
struttura stessa, nonche' le piscine al  servizio  di  collettivita',
inserite  quale  elemento  non  prevalente  in  istituti  scolastici,
palestre,  centri  benessere,  case  di  riposo,  circoli  e   simili
accessibili ai soli studenti, ospiti, soci,  utenti  della  struttura
stessa; 
      3) impianti finalizzati al gioco acquatico; 
    b) piscine collocate in  edifici  o  complessi  condominiali,  ai
sensi e per gli effetti delle  disposizioni  di  cui  al  libro  III,
titolo VII, capo II  del  codice  civile.  Sono  escluse  le  piscine
facenti parte di condomini fino a otto unita' abitative. 
  2. Le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate
con acqua marina e  termale  o  da  fonte  geotermica,  sono  escluse
dall'applicazione della presente legge, in  quanto  regolamentate  da
normativa specifica. 
  3. Ai fini igienico-sanitari le  piscine,  oltre  che  in  base  al
criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base
alle   caratteristiche   strutturali,   ambientali   e   alla    loro
utilizzazione come previsto nel regolamento di cui all'art. 6.