Art. 3 Classificazione delle piscine 1. Le piscine oggetto della presente legge, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie: a) piscine di proprieta' pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in: 1) piscine pubbliche o private aperte al pubblico; 2) piscine private o pubbliche a uso collettivo, cioe' quelle inserite in strutture gia' adibite, in via principale, ad altre attivita' ricettive, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa, nonche' le piscine al servizio di collettivita', inserite quale elemento non prevalente in istituti scolastici, palestre, centri benessere, case di riposo, circoli e simili accessibili ai soli studenti, ospiti, soci, utenti della struttura stessa; 3) impianti finalizzati al gioco acquatico; b) piscine collocate in edifici o complessi condominiali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al libro III, titolo VII, capo II del codice civile. Sono escluse le piscine facenti parte di condomini fino a otto unita' abitative. 2. Le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, sono escluse dall'applicazione della presente legge, in quanto regolamentate da normativa specifica. 3. Ai fini igienico-sanitari le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali e alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento di cui all'art. 6.