Art. 4 
 
                Definizione degli elementi funzionali 
                        del complesso piscina 
 
  1. Nel complesso piscina possono individuarsi i  seguenti  elementi
funzionali, la cui presenza e le cui  caratteristiche  sono  definite
dal  regolamento  di  cui  all'art.  6,  in  relazione  alle  diverse
categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca: 
    a) sezione pubblico; 
    b) sezione vasche, natatorie e di balneazione; 
    c) sezione servizi; 
    d) sezione impianti tecnici; 
    e) sezione attivita' ausiliarie. 
  2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a),  b),  c),  e),  devono
essere realizzate nel rispetto delle norme di  sicurezza  vigenti  al
momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e  rese  accessibili
in  modo  sicuro   e   agevole   ai   sensi   delle   vigenti   norme
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La sezione  di  cui
al comma 1, lettera d), deve essere  realizzata  nel  rispetto  delle
norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione  che  viene
rilasciata e resa accessibile agli operatori  autorizzati  attraverso
accessi agevoli realizzati in sicurezza.  Nella  sezione  di  cui  al
comma 1, lettera d), devono essere presenti le dotazioni di sicurezza
necessarie come meglio identificate nel regolamento di  cui  all'art.
6. 
  3. Nel caso in cui l'impianto di circolazione dell'acqua preveda la
realizzazione  di  una  vasca  di   compenso   questa   deve   essere
adeguatamente posizionata in locale aerato di adeguate  dimensioni  e
con possibilita' di accesso alla medesima realizzato in sicurezza.