Art. 4 Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina 1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di cui all'art. 6, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca: a) sezione pubblico; b) sezione vasche, natatorie e di balneazione; c) sezione servizi; d) sezione impianti tecnici; e) sezione attivita' ausiliarie. 2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e rese accessibili in modo sicuro e agevole ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La sezione di cui al comma 1, lettera d), deve essere realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e resa accessibile agli operatori autorizzati attraverso accessi agevoli realizzati in sicurezza. Nella sezione di cui al comma 1, lettera d), devono essere presenti le dotazioni di sicurezza necessarie come meglio identificate nel regolamento di cui all'art. 6. 3. Nel caso in cui l'impianto di circolazione dell'acqua preveda la realizzazione di una vasca di compenso questa deve essere adeguatamente posizionata in locale aerato di adeguate dimensioni e con possibilita' di accesso alla medesima realizzato in sicurezza.