Art. 6 
 
                        Regolamento regionale 
 
  1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, nel  rispetto  delle
norme tecniche previste dalla legislazione vigente, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
regolamento regionale sono definiti: 
    a) i requisiti strutturali, gestionali,  organizzativi,  tecnici,
igienico-ambientali dell'impianto piscina, la capienza massima  e  le
modalita' di accesso all'impianto e alle vasche; 
    b) le modalita' di esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  e  i
controlli; 
    c) la presenza di un sistema organizzato  di  primo  soccorso  di
facile accesso per lo svolgimento  delle  relative  operazioni  e  le
modalita' e i criteri per la  formazione  del  personale  in  materia
igienico-sanitaria e di sicurezza; 
    d) l'ubicazione della segnaletica  di  sicurezza,  come  previsto
dalle norme UNI vigenti in materia; 
    e) la presenza di un locale adibito al primo soccorso, dotato  di
materiali e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia; 
    f) la frequenza  e  la  documentazione  necessaria  ai  fini  dei
controlli interni come previsto dall'art. 13; 
    g) le eventuali deroghe a quanto previsto all'art. 11,  comma  1,
lettera a), e comma 3, e all'art. 20,  sulla  base  delle  tipologie,
dimensioni e caratteristiche strutturali della piscina,  nonche'  del
tipo di attivita' che vi si svolgono e del numero massimo  di  utenti
che hanno diritto a  usufruirne,  anche  in  relazione  alle  diverse
categorie di soggetti a cui sono attribuite le responsabilita'  della
presente legge. 
  2. Per i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici
delle  acque  si  fa  riferimento  alla  tabella  A  dell'allegato  1
dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive  modifiche  e
integrazioni. 
  3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previo parere della
commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine  si
puo' prescindere dal parere.