Art. 6 Regolamento regionale 1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definiti: a) i requisiti strutturali, gestionali, organizzativi, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto piscina, la capienza massima e le modalita' di accesso all'impianto e alle vasche; b) le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza e i controlli; c) la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni e le modalita' e i criteri per la formazione del personale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza; d) l'ubicazione della segnaletica di sicurezza, come previsto dalle norme UNI vigenti in materia; e) la presenza di un locale adibito al primo soccorso, dotato di materiali e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia; f) la frequenza e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni come previsto dall'art. 13; g) le eventuali deroghe a quanto previsto all'art. 11, comma 1, lettera a), e comma 3, e all'art. 20, sulla base delle tipologie, dimensioni e caratteristiche strutturali della piscina, nonche' del tipo di attivita' che vi si svolgono e del numero massimo di utenti che hanno diritto a usufruirne, anche in relazione alle diverse categorie di soggetti a cui sono attribuite le responsabilita' della presente legge. 2. Per i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque si fa riferimento alla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni. 3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si puo' prescindere dal parere.