Art. 2 
 
Tasse automobilistiche regionali -  Modifiche  all'articolo  4  della
                     legge regionale n. 49/2003 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre  2003,
n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo le
parole: «lettere c),» e' inserita la seguente:  «d),»  e  la  parola:
«novanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2003  e'
inserito il seguente: 
    «2-bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana  risulti
beneficiario di un'esenzione in favore di persone disabili rilasciata
da altra regione, puo' presentare l'istanza di cui all'art. 4,  comma
1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana.».