Art. 3 
 
         Esenzione in favore di persone disabili - Modifiche 
           all'articolo 5 della legge regionale n. 49/2003 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
49/2003, le  parole:  «soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'
motorie permanenti, affetti da patologie  che  limitano  o  escludono
l'uso  degli  arti  inferiori  e  che  comportano  la  difficolta'  o
l'impossibilita' di deambulazione, limitatamente ai veicoli  adattati
in  funzione  della  disabilita'  motoria.»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «soggetti  con  ridotte  o  impedite   capacita'   motorie
permanenti, limitatamente  ai  veicoli  adattati  in  funzione  della
disabilita' motoria.». 
  2. Al comma 5 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  49/2003  la
parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta». 
  3. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2003  e'
inserito il seguente: 
    «7-bis.  L'istanza   di   trasferimento   e'   presentata   entro
centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a),
b), c).».