Art. 4 
Tassa automobilistica regionale per  i  veicoli  ad  uso  privato  in
  locazione senza conducente -  Modifiche  all'articolo  1-bis  della
  legge regionale n. 52/2006 
  1.  Dopo  il  comma  2-quinquies  2  dell'art.  1-bis  della  legge
regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione  dell'importo  della
tassa automobilistica regionale), e' inserito il seguente: 
    «2-quinquies 3. Gli importi di cui al  comma  2-bis,  cosi'  come
determinati ai sensi dei commi 2-quater, 2-quinquies, 2-quinquies 1 e
2-quinquies 2, sono ridotti dello 0,5 per cento per  i  pagamenti  da
eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi  successivi  a
tale data.». 
  2. Dopo il comma 2 novies dell'art. 1-bis della legge regionale  n.
52/2006 e' aggiunto il seguente: 
    «2-decies. Gli importi di cui al comma 2-sexies, come determinati
ai sensi dei commi 2-octies e novies,  sono  ridotti  dello  0,5  per
cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1°  gennaio  2018  relativi  a
periodi fissi successivi a tale data.».