(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2018) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in particolare l'art. 101.1, comma 5; Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro»); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 novembre 2017; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 1452; Visto il parere istituzionale della terza commissione, espresso nella seduta del 23 gennaio 2018; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 80; Considerato quanto segue: 1. E' necessario procedere ad una revisione complessiva del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3, in materia di attivita' contrattuale dell'ESTAR, sia per disciplinare la materia dei collegi tecnici, ai sensi dell'art. 101.1, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 40/2005, sia per adeguare il regolamento alle modifiche normative introdotte a livello nazionale con la riforma del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016) ed alle linee guida ANAC; 2. Le modalita' di costituzione delle commissioni cui fa riferimento il richiamato art. 101.1, comma 5, lettera c) sono gia' disciplinate dagli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016 e, pertanto, non e' necessario dettare disposizioni specifiche in materia; 3. La nuova disciplina dei collegi tecnici si inserisce nel filone inaugurato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), la c.d. legge Severino, ed ha lo scopo di assicurare la massima trasparenza nella composizione degli organismi collegiali deputati alla redazione dei capitolati di gara; 4. L'elemento fondamentale della proposta e' quello relativo all'istituzione di un elenco regionale, costituito da componenti di diritto (i responsabili di struttura semplice o complessa degli enti del servizio sanitario regionale) e componenti volontari (i dipendenti che chiedono di essere inseriti nell'elenco e che gli enti di appartenenza ammettono previa valutazione del curriculum), strutturato per profilo professionale (l'elenco e' rappresentativo di tutti quelli esistenti all'interno del SSR) e per categoria merceologica, all'interno del quale vengono sorteggiate le figure professionali che andranno poi a comporre i collegi tecnici; 5. Si recepiscono le osservazioni contenute nel parere della terza commissione e si apportano al testo del regolamento le modifiche conseguenti. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) disciplina l'attivita' contrattuale che l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) svolge, in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale. 2. Il regolamento disciplina, in particolare: a) i requisiti professionali e le modalita' di nomina e le competenze del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione; b) le modalita' di costituzione dei collegi tecnici. 3. Il presente regolamento si applica: a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte di ESTAR quale centrale di acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), n. 1) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonche' dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007») e destinati alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale rientranti, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 101, comma 1, lettere b), c) e d), con riferimento alla gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economali, nonche' alla gestione dell'intero processo di acquisizione di tecnologie; b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), n. 2) del decreto legislativo n. 50/2016, nonche' dell'art. 1, comma 455 della legge n. 296/2006, rientranti nell'ambito delle funzioni trasferite di cui all'art. 101, comma 1, lettere c) e d); c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), n. 2 del decreto legislativo n. 50/2016.