(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  9  del
                          26 febbraio 2018) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale) e in particolare l'art. 101.1, comma 5; 
  Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro); 
  Visto il decreto del Presidente della  Giunta  regionale  7  agosto
2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  13
luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro»); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 23 novembre 2017; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017,  n.
1452; 
  Visto il parere istituzionale  della  terza  commissione,  espresso
nella seduta del 23 gennaio 2018; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio  2018,  n.
80; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1.  E'  necessario  procedere  ad  una  revisione  complessiva  del
regolamento,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale 21 gennaio 2014, n. 3, in materia di attivita' contrattuale
dell'ESTAR, sia per disciplinare la materia dei collegi  tecnici,  ai
sensi dell'art. 101.1, comma 5, lettera c) della legge  regionale  n.
40/2005, sia per adeguare il  regolamento  alle  modifiche  normative
introdotte a livello  nazionale  con  la  riforma  del  codice  degli
appalti (decreto legislativo n. 50/2016) ed alle linee guida ANAC; 
  2.  Le  modalita'  di  costituzione  delle   commissioni   cui   fa
riferimento il richiamato art. 101.1, comma 5, lettera c)  sono  gia'
disciplinate dagli articoli  77  e  78  del  decreto  legislativo  n.
50/2016  e,  pertanto,  non  e'   necessario   dettare   disposizioni
specifiche in materia; 
  3. La nuova disciplina dei collegi tecnici si inserisce nel  filone
inaugurato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione), la c.d. legge  Severino,  ed  ha  lo
scopo di assicurare la massima trasparenza nella  composizione  degli
organismi collegiali deputati alla redazione dei capitolati di gara; 
  4.  L'elemento  fondamentale  della  proposta  e'  quello  relativo
all'istituzione di un elenco regionale, costituito da  componenti  di
diritto (i responsabili di struttura semplice o complessa degli  enti
del  servizio  sanitario  regionale)  e   componenti   volontari   (i
dipendenti che chiedono di essere inseriti nell'elenco e che gli enti
di  appartenenza  ammettono  previa  valutazione   del   curriculum),
strutturato per profilo professionale (l'elenco e' rappresentativo di
tutti  quelli  esistenti  all'interno  del  SSR)  e   per   categoria
merceologica, all'interno del quale  vengono  sorteggiate  le  figure
professionali che andranno poi a comporre i collegi tecnici; 
  5. Si recepiscono le osservazioni contenute nel parere della  terza
commissione e si apportano al  testo  del  regolamento  le  modifiche
conseguenti. 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 101.1, comma  5
della legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale) disciplina l'attivita' contrattuale che
l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale  (ESTAR)  svolge,
in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale. 
  2. Il regolamento disciplina, in particolare: 
    a) i requisiti professionali  e  le  modalita'  di  nomina  e  le
competenze del responsabile unico del procedimento  e  del  direttore
dell'esecuzione; 
    b) le modalita' di costituzione dei collegi tecnici. 
  3. Il presente regolamento si applica: 
    a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte  di  ESTAR
quale centrale di acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l),
n. 1) del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), nonche' dell'art. 1, comma 455  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  «Legge  finanziaria  2007»)  e
destinati alle aziende e agli enti del servizio  sanitario  regionale
rientranti, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 101, comma  1,
lettere b), c) e d), con riferimento alla gestione  dei  magazzini  e
della logistica, quali farmaci,  diagnostici,  dispositivi  medici  e
beni  economali,  nonche'  alla  gestione  dell'intero  processo   di
acquisizione di tecnologie; 
    b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla
lettera a), rispetto ai quali ESTAR  opera  come  centrale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera l), n.  2) del decreto  legislativo  n.
50/2016, nonche' dell'art. 1, comma  455  della  legge  n.  296/2006,
rientranti nell'ambito delle funzioni trasferite di cui all'art. 101,
comma 1, lettere c) e d); 
  c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di  cui  alle
lettere a) e b), rispetto ai  quali  ESTAR  opera  come  centrale  di
committenza ai sensi dell'art. 3, comma  1,  lettera  l),  n.  2  del
decreto legislativo n. 50/2016.