Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) per codice, il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
(Codice dei contratti pubblici); 
    b) per enti del servizio sanitario regionale, le  aziende  unita'
sanitarie locali, le aziende  ospedaliero  universitarie,  l'Istituto
per lo studio, la  prevenzione  e  la  rete  oncologica  (ISPRO),  la
fondazione Gabriele Monasterio ed ESTAR; 
    c) per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto  di
cui all'art. 31, comma 1, primo periodo del codice e  delle  relative
linee guida ANAC; 
    d) per responsabile del procedimento per la  fase  di  esecuzione
del contratto (RES), il soggetto di cui all'art. 31, comma 1, secondo
periodo del codice e delle relative linee guida dell'ANAC; 
    e) per direttore dell'esecuzione (DEC), il soggetto di  cui  agli
articoli 101 e 111 del codice.