Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); b) per enti del servizio sanitario regionale, le aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliero universitarie, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), la fondazione Gabriele Monasterio ed ESTAR; c) per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto di cui all'art. 31, comma 1, primo periodo del codice e delle relative linee guida ANAC; d) per responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES), il soggetto di cui all'art. 31, comma 1, secondo periodo del codice e delle relative linee guida dell'ANAC; e) per direttore dell'esecuzione (DEC), il soggetto di cui agli articoli 101 e 111 del codice.