Art. 2 
 
                         Linee di indirizzo 
 
  1.  Nell'ambito  degli  strumenti  di   programmazione   strategica
economica e finanziaria, l'Assemblea legislativa approva, su proposta
della Giunta, linee di indirizzo relative agli  ambiti  di  attivita'
delle societa' in house, con cui definisce gli  indirizzi  strategici
da  imprimere  alle  societa'  in  house,  anche  ai  fini  del  loro
posizionamento  nel  settore  di  riferimento,  da  proporre  per  la
condivisione  con  gli  eventuali  altri  soci,  nell'esercizio   del
controllo analogo di cui all'art. 3. 
  2. Nell'ambito  del  documento  di  economia  e  finanza  regionale
(DEFR), che viene presentato  dalla  Giunta  regionale  all'Assemblea
legislativa entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui
il documento si riferisce, una specifica sezione  e'  destinata  alla
definizione degli indirizzi  strategici  di  cui  al  comma  1.  Tali
obiettivi strategici  possono  essere  oggetto  di  aggiornamento  in
occasione della presentazione da parte della Giunta  regionale  della
nota  di  aggiornamento  al  DEFR  entro  il  mese  di  ottobre.   Il
procedimento di approvazione del DEFR e della nota  di  aggiornamento
e' articolato in modo da consentire il massimo  coinvolgimento  delle
commissioni  assembleari  per   la   condivisione   degli   obiettivi
strategici, anche attraverso  la  convocazione  di  apposite  udienze
conoscitive. 
  3. Attraverso la definizione degli indirizzi  di  cui  al  comma  1
l'Assemblea legislativa puo' stabilire, in particolare, gli obiettivi
su cui ritiene prioritario l'impegno delle societa'  in  house,  puo'
indicare  gli  orientamenti  strategici,  anche   in   relazione   al
posizionamento nel settore di riferimento, e di indirizzo  gestionale
in coerenza con  gli  obiettivi  della  Regione,  volti  a  garantire
l'adesione a standard di riferimento e ai principi d'azione  pubblica
fissati a livello regionale, nonche'  ad  assicurare  le  sinergie  a
tutti i livelli fra le amministrazioni del territorio regionale e  le
stesse  societa'  in  house,  nel  massimo  rispetto  della  missione
specifica delle societa' e dei principi di efficienza,  economicita',
buona amministrazione e trasparenza. 
  4. La Regione  vigila  sull'attuazione  delle  linee  di  indirizzo
attraverso gli strumenti del controllo analogo  di  cui  all'art.  3,
nonche'  nell'ambito  della  rendicontazione   degli   strumenti   di
programmazione strategica economica e  finanziaria.  In  particolare,
l'Assemblea legislativa, anche in occasione della rendicontazione del
DEFR, verifica la realizzazione degli orientamenti  strategici  e  di
indirizzo gestionale di cui ai commi 2 e 3.