Art. 3 Esercizio del controllo analogo da parte della Regione 1. La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, in conformita' con gli statuti delle societa' partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita i diritti di socio mediante l'eventuale stipulazione di patti parasociali o negli organismi di coordinamento a cio' deputati. 2. Nell'ambito dell'attivita' di controllo analogo la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie funzioni di indirizzo ed opera per la valorizzazione del ruolo e delle professionalita' dei lavoratori delle societa' in house providing, quale elemento qualificante per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.