Art. 3 
 
       Esercizio del controllo analogo da parte della Regione 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello
esercitato sulle proprie strutture,  anche  in  forma  congiunta  con
altre amministrazioni pubbliche, in conformita' con gli statuti delle
societa' partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita  i
diritti  di  socio  mediante  l'eventuale   stipulazione   di   patti
parasociali o negli organismi di coordinamento a cio' deputati. 
  2. Nell'ambito  dell'attivita'  di  controllo  analogo  la  Regione
Emilia-Romagna esercita le proprie funzioni di indirizzo ed opera per
la valorizzazione del ruolo e delle professionalita'  dei  lavoratori
delle societa' in house providing, quale elemento qualificante per il
perseguimento degli obiettivi della presente legge.