Art. 14 Inserimento dell'art. 18-bis nella legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Gestione associata dei servizi bibliotecari degli enti locali). - 1. La Provincia promuove l'esercizio in forma associata dei servizi bibliotecari, prevedendo in particolare interventi tesi a sviluppare adeguati strumenti di collaborazione per ambiti territoriali definiti in base a specifici accordi tra le amministrazioni interessate. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli strumenti di attuazione di questo articolo, anche ottimizzando l'impiego delle risorse professionali dedicate ai servizi bibliotecari nelle distinte sedi presenti sul territorio provinciale e assicurando il rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dall'art. 17.».