Art. 14 
 
Inserimento dell'art. 18-bis nella legge provinciale sulle  attivita'
                           culturali 2007 
 
  1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale sulle attivita' culturali
2007 e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Gestione associata  dei  servizi  bibliotecari  degli
enti locali).  -  1.  La  Provincia  promuove  l'esercizio  in  forma
associata  dei  servizi  bibliotecari,  prevedendo   in   particolare
interventi tesi a sviluppare adeguati strumenti di collaborazione per
ambiti territoriali definiti in  base  a  specifici  accordi  tra  le
amministrazioni   interessate.   Con   deliberazione   della   Giunta
provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie  locali,  sono
definiti gli  strumenti  di  attuazione  di  questo  articolo,  anche
ottimizzando  l'impiego  delle  risorse  professionali  dedicate   ai
servizi bibliotecari nelle  distinte  sedi  presenti  sul  territorio
provinciale e assicurando il rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalla
deliberazione prevista dall'art. 17.».