Art. 17 Modificazione dell'art. 22 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 1. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 le parole: «che nelle strutture ad esso affidate promuove l'offerta culturale e la produzione di iniziative e spettacoli» sono sostituite dalle seguenti: «che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate».