Art. 17 
 
Modificazione dell'art. 22 della legge  provinciale  sulle  attivita'
                           culturali 2007 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle attivita'
culturali 2007 le parole:  «che  nelle  strutture  ad  esso  affidate
promuove  l'offerta  culturale  e  la  produzione  di  iniziative   e
spettacoli» sono sostituite dalle seguenti: «che funge  da  strumento
della Provincia  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  delle
attivita' di spettacolo sul  territorio  provinciale,  anche  con  il
coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali,
con la promozione dell'offerta  culturale  e  con  la  produzione  di
iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate».