Art. 23 Inserimento dell'art. 26-ter nella legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 1. Dopo l'art. 26-bis della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, nel capo VII, e' inserito il seguente: «Art. 26-ter (Formazione in materia di innovazione culturale). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di processi di innovazione e creativita' nell'ambito del territorio, la Provincia puo' realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro anche avvalendosi dei propri enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006. 2. La Provincia, nell'ambito dei rapporti di collaborazione previsti dal protocollo di intesa concernente il Centro OCSE LEED con sede a Trento, promuove la realizzazione di approfondimenti connessi ai processi di valorizzazione anche economica dei beni culturali in un contesto locale.».