Art. 23 
 
Inserimento dell'art. 26-ter nella legge provinciale sulle  attivita'
                           culturali 2007 
 
  1. Dopo l'art.  26-bis  della  legge  provinciale  sulle  attivita'
culturali 2007, nel capo VII, e' inserito il seguente: 
  «Art. 26-ter (Formazione in materia di innovazione culturale). - 1.
Al fine di promuovere  lo  sviluppo  di  processi  di  innovazione  e
creativita' nell'ambito del territorio, la Provincia puo'  realizzare
programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici  e  privati,
coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico  e  del
lavoro anche avvalendosi dei propri enti strumentali  previsti  dalla
legge provinciale n. 3 del 2006. 
  2.  La  Provincia,  nell'ambito  dei  rapporti  di   collaborazione
previsti dal protocollo di intesa concernente il Centro OCSE LEED con
sede a Trento, promuove la realizzazione di approfondimenti  connessi
ai processi di valorizzazione anche economica dei beni  culturali  in
un contesto locale.».