Art. 5 
 
Modificazioni dell'art. 5 della  legge  provinciale  sulle  attivita'
                           culturali 2007 
 
  1. La rubrica dell'art. 5 della legge provinciale  sulle  attivita'
culturali 2007 e' sostituita  dalla  seguente:  «Sistema  informativo
culturale e valutazione delle politiche culturali». 
  2. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle  attivita'
culturali 2007 le parole: «osservatorio provinciale  delle  attivita'
culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti  di»  sono
soppresse. 
  3. L'alinea del comma 2 dell'art. 5 della legge  provinciale  sulle
attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente: «In  particolare
la struttura provinciale svolge le seguenti attivita':». 
  4. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5  della  legge  provinciale
sulle attivita' culturali 2007 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati  e
controllo delle fonti, analisi delle dinamiche economiche  e  sociali
dei diversi fenomeni culturali, confronto con i  dati  disponibili  a
livello regionale, nazionale ed europeo;». 
  5. La lettera c) del comma 2 dell'art. 5  della  legge  provinciale
sulle attivita' culturali 2007 e' sostituita dalla seguente: 
  «c) predisposizione del rapporto annuale sulle attivita'  culturali
realizzate  in  ambito  provinciale  con  particolare  riguardo  alla
valutazione  dei  singoli  settori  o  delle  singole  tipologie   di
intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;». 
  6. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale  sulle  attivita'
culturali 2007 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per lo svolgimento delle attivita' previste  dal  comma  2,  la
Provincia  puo'  definire  accordi  di  collaborazione  con  soggetti
pubblici e privati che operano per le medesime finalita' a favore  di
enti pubblici; la struttura provinciale collabora con  l'Istituto  di
statistica della Provincia di Trento (ISPAT) e puo' inoltre avvalersi
delle risultanze emerse dalle attivita' di valutazione  previste  dal
comma 4-bis.» 
  7. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale  sulle  attivita'
culturali 2007 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I soggetti che partecipano alla realizzazione degli  interventi
della Provincia o  che  beneficiano  delle  agevolazioni  provinciali
previsti da  questa  legge  sono  tenuti  a  fornire  alla  struttura
provinciale i dati e le informazioni  richiesti  per  l'aggiornamento
del sistema informativo culturale  della  Provincia,  anche  al  fine
della predisposizione del rapporto annuale sulle attivita' culturali.
In caso di mancata fornitura dei dati, con deliberazione della Giunta
provinciale puo' essere prevista la sospensione  dell'erogazione  dei
finanziamenti gia' concessi e la limitazione all'accesso ai  benefici
per uno o piu' anni successivi." 
  8. Dopo il comma  4  dell'art.  5  della  legge  provinciale  sulle
attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La Provincia promuove attivita' di valutazione sia sotto il
profilo quantitativo che qualitativo sull'efficacia  delle  politiche
culturali nel loro complesso per verificare  il  conseguimento  degli
obiettivi e il miglioramento del  processo  di  programmazione  delle
politiche stesse, sulla base  anche  dei  dati  forniti  dal  sistema
informativo culturale.».