Art. 5 Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 1. La rubrica dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituita dalla seguente: «Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali». 2. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 le parole: «osservatorio provinciale delle attivita' culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti di» sono soppresse. 3. L'alinea del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente: «In particolare la struttura provinciale svolge le seguenti attivita':». 4. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituita dalla seguente: «a) predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati e controllo delle fonti, analisi delle dinamiche economiche e sociali dei diversi fenomeni culturali, confronto con i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo;». 5. La lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituita dalla seguente: «c) predisposizione del rapporto annuale sulle attivita' culturali realizzate in ambito provinciale con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori o delle singole tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;». 6. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente: «3. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal comma 2, la Provincia puo' definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime finalita' a favore di enti pubblici; la struttura provinciale collabora con l'Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT) e puo' inoltre avvalersi delle risultanze emerse dalle attivita' di valutazione previste dal comma 4-bis.» 7. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente: «4. I soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi della Provincia o che beneficiano delle agevolazioni provinciali previsti da questa legge sono tenuti a fornire alla struttura provinciale i dati e le informazioni richiesti per l'aggiornamento del sistema informativo culturale della Provincia, anche al fine della predisposizione del rapporto annuale sulle attivita' culturali. In caso di mancata fornitura dei dati, con deliberazione della Giunta provinciale puo' essere prevista la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti gia' concessi e la limitazione all'accesso ai benefici per uno o piu' anni successivi." 8. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente: «4-bis. La Provincia promuove attivita' di valutazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sull'efficacia delle politiche culturali nel loro complesso per verificare il conseguimento degli obiettivi e il miglioramento del processo di programmazione delle politiche stesse, sulla base anche dei dati forniti dal sistema informativo culturale.».