Art. 7 
 
Sostituzione dell'art. 8  della  legge  provinciale  sulle  attivita'
                           culturali 2007 
 
  1. L'art. 8 della legge provinciale sulle attivita' culturali  2007
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  8  (Progetti  culturali  sovracomunali   per   lo   sviluppo
territoriale). - 1. La Provincia promuove lo  sviluppo  locale  anche
attraverso  la  valorizzazione  e  l'implementazione  del  patrimonio
culturale  e  il  coinvolgimento  delle  istituzioni  locali,   degli
operatori culturali, degli operatori economici  e  dei  soggetti  con
funzioni di promozione territoriale. 
  2. Per le finalita' del comma 1 la Provincia  sostiene  i  progetti
culturali di carattere sovracomunale  che  hanno  come  finalita'  la
creazione  di  sistemi  culturali  locali,  la  messa  in  rete   del
patrimonio  culturale  locale  per  la  sua  valorizzazione,  nonche'
l'integrazione  di  soggetti  e  di  attivita'  ricadenti  in  ambiti
territoriali definiti in relazione alle ricadute non  solo  culturali
ma anche sociali ed economiche dei progetti stessi. 
  3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito  del  fondo
per il sostegno di  specifici  servizi  comunali  previsto  dall'art.
6-bis  della  legge  provinciale  15  novembre  1993,  n.  36  (legge
provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono
le finalita' e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2.».