Art. 7 Sostituzione dell'art. 8 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 1. L'art. 8 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale). - 1. La Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio culturale e il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli operatori culturali, degli operatori economici e dei soggetti con funzioni di promozione territoriale. 2. Per le finalita' del comma 1 la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che hanno come finalita' la creazione di sistemi culturali locali, la messa in rete del patrimonio culturale locale per la sua valorizzazione, nonche' l'integrazione di soggetti e di attivita' ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed economiche dei progetti stessi. 3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'art. 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono le finalita' e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2.».