Art. 9 Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali). - 1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonche' sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. I progetti di intervento aventi tali finalita' possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti. 2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalita' di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, universita', fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalita' del distretto.».