Art. 2 
 
Inserimento degli articoli 24-bis e 24-ter nella legge provinciale 27
  dicembre  2010,  n.  27,  relativi  alle  societa',  e  inserimento
  dell'art. 8-ter nella legge  provinciale  9  giugno  2010,  n.  10,
  relativo all'organismo di vigilanza nelle societa'. 
 
  1. Dopo l'art. 24  della  legge  provinciale  n.  27  del  2010  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis  (Disposizioni  in  materia  di  societa'  degli  enti
strumentali  della  Provincia).  -  1.  Gli  enti  strumentali  della
Provincia, previsti dall'art. 33 della legge  provinciale  16  giugno
2006, n. 3, applicano l'art. 24 della presente legge e l'art.  18-bis
(Disposizioni  in  materia  di  organi  e  personale  delle  societa'
partecipate  dalla  Provincia  e  dagli  enti  locali)  della   legge
provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. 
  2. Ai  fini  della  ricognizione  delle  partecipazioni  societarie
detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal  2018  gli  enti
indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di
ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31  dicembre
dell'anno precedente. La Provincia tiene conto  dei  contenuti  delle
comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria  previsti
dall'art. 18 (Disposizioni in materia di societa'  partecipate  dalla
Provincia), commi 3-bis e 3-bis 1, della legge provinciale n.  1  del
2005, e dispone le misure di  conservazione  o  riassetto  di  queste
partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma  1  la  comunicazione
prevista  da  questo   comma   sostituisce   l'adempimento   relativo
all'adozione del programma di razionalizzazione societaria.». 
  2. Dopo l'art. 24-bis della legge provinciale n.  27  del  2010  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 24-ter  (Disposizioni  in  materia  di  societa'  degli  enti
collegati al sistema finanziario pubblico provinciale). - 1. Gli enti
collegati al sistema finanziario pubblico provinciale, diversi  dagli
enti locali e dagli enti strumentali della Provincia, applicano  alle
societa' da essi controllate o partecipate, in quanto compatibili con
il proprio ordinamento, l'art. 24 della presente legge e gli articoli
18 e 18-bis della legge provinciale n. 1 del 2005.». 
  3. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale 9 giugno 2010,  n.  10
concernente  «Disciplina  delle  nomine  e  delle   designazioni   di
competenza della Provincia autonoma di Trento e  modificazione  della
legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla  proroga
degli organi amministrativi)», e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-ter (Procedura di  nomina  o  designazione  dei  componenti
dell'organismo  di  vigilanza  nelle   societa'   controllate   dalla
Provincia). - 1. Presso la Provincia e' istituito un  elenco  per  le
nomine e le designazioni dei componenti dell'organismo di  vigilanza,
previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231  (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000,  n.  300),  nelle
societa' controllate dalla Provincia. 
  2. Nel rispetto della disciplina statale in materia di organismo di
vigilanza, possono chiedere di essere iscritti all'elenco  del  comma
1, presentando apposita domanda corredata da curriculum,  i  soggetti
con  comprovate  competenze  tecniche  nell'attivita'   ispettiva   o
consulenziale, che hanno maturato un'esperienza di  almeno  tre  anni
con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231  del
2001,  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei  poteri  di  controllo,
iscritti al registro dei revisori legali o  all'ordine  professionale
forense, o che sono  funzionari  dell'amministrazione  provinciale  o
dipendenti  delle   societa'   controllate   dalla   provincia.   Con
deliberazione della Giunta provinciale sono  stabilite  le  modalita'
organizzative  per  la  presentazione  delle  domande  di  iscrizione
all'elenco e per la sua tenuta e il suo aggiornamento. 
  3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge,
la Giunta provinciale provvede alla nomina o  alla  designazione  dei
componenti dell'organismo di vigilanza tra gli  iscritti  nell'elenco
di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 4.  In
caso di nomina o  designazione  di  funzionari  della  Provincia,  in
deroga ai limiti previsti dall'art.  7,  puo'  essere  conferita  una
carica con riferimento ad uno specifico ente  per  non  piu'  di  due
mandati consecutivi. 
  4. Fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 la  Provincia
procede alla designazione di  soggetti  che  presentano  i  requisiti
previsti  dal  comma  2,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni
generali.».