Art. 2 Inserimento degli articoli 24-bis e 24-ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle societa', e inserimento dell'art. 8-ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle societa'. 1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Disposizioni in materia di societa' degli enti strumentali della Provincia). - 1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'art. 24 della presente legge e l'art. 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle societa' partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. 2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'art. 18 (Disposizioni in materia di societa' partecipate dalla Provincia), commi 3-bis e 3-bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, e dispone le misure di conservazione o riassetto di queste partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria.». 2. Dopo l'art. 24-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 e' inserito il seguente: «Art. 24-ter (Disposizioni in materia di societa' degli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale). - 1. Gli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale, diversi dagli enti locali e dagli enti strumentali della Provincia, applicano alle societa' da essi controllate o partecipate, in quanto compatibili con il proprio ordinamento, l'art. 24 della presente legge e gli articoli 18 e 18-bis della legge provinciale n. 1 del 2005.». 3. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)», e' inserito il seguente: «Art. 8-ter (Procedura di nomina o designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle societa' controllate dalla Provincia). - 1. Presso la Provincia e' istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei componenti dell'organismo di vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), nelle societa' controllate dalla Provincia. 2. Nel rispetto della disciplina statale in materia di organismo di vigilanza, possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum, i soggetti con comprovate competenze tecniche nell'attivita' ispettiva o consulenziale, che hanno maturato un'esperienza di almeno tre anni con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, idonea a garantire l'efficacia dei poteri di controllo, iscritti al registro dei revisori legali o all'ordine professionale forense, o che sono funzionari dell'amministrazione provinciale o dipendenti delle societa' controllate dalla provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalita' organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco e per la sua tenuta e il suo aggiornamento. 3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia, in deroga ai limiti previsti dall'art. 7, puo' essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non piu' di due mandati consecutivi. 4. Fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 la Provincia procede alla designazione di soggetti che presentano i requisiti previsti dal comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni generali.».