(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
             della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima 
                     n. 101 del 20 aprile 2018) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  in  attuazione  della   direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, relativa alla modifica della direttiva  2011/92/UE  concernente
la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati   progetti
pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con  la
presente legge le disposizioni in materia  di  valutazione  d'impatto
ambientale. 
  2. La valutazione ambientale, ai sensi del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, ha la finalita' di assicurare che l'attivita' antropica
sia compatibile con le condizioni per  uno  sviluppo  sostenibile,  e
quindi nel rispetto della capacita' rigenerativa degli  ecosistemi  e
delle risorse, della salvaguardia della biodiversita'  e  di  un'equa
distribuzione dei  vantaggi  connessi  all'attivita'  economica.  Per
mezzo della stessa si affronta la  determinazione  della  valutazione
preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle
attivita' normative e amministrative. In tale ambito  la  valutazione
ambientale dei progetti ha  la  finalita'  di  proteggere  la  salute
umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita'  di
riproduzione dell'ecosistema in  quanto  risorsa  essenziale  per  la
vita. A questo scopo, essa individua,  descrive  e  valuta,  in  modo
appropriato, per ciascun caso particolare e secondo  le  disposizioni
di legge, gli effetti  significativi,  diretti  e  indiretti,  di  un
progetto sui seguenti fattori: 
    a) popolazione e salute umana; 
    b) biodiversita', con particolare attenzione alle specie  e  agli
habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio,
del  21  maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali e della flora  e  della  fauna  selvatiche  e
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 30 novembre  2009,  relativa  alla  conservazione  degli  uccelli
selvatici; 
    c) territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
    d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
    e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d). 
  Fra gli effetti sui fattori ivi  enunciati  rientrano  gli  effetti
derivanti  dalla  vulnerabilita'  del  progetto  a  rischi  di  gravi
incidenti o calamita' che sono pertinenti al progetto in questione. 
  3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di
prevedere e stimare l'impatto ambientale  e  l'impatto  sulla  salute
della popolazione di impianti, opere o interventi, di identificare  e
valutare le possibili  alternative,  compresa  la  non  realizzazione
degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o  eliminare  gli
impatti negativi nonche' di indicare le misure  per  il  monitoraggio
degli impatti ambientali. 
  4. Nel perseguire le finalita' di cui ai commi 2  e  3  la  regione
garantisce  e  promuove  l'informazione  e  la   partecipazione   dei
cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge  ed  assicura
il coordinamento e  la  semplificazione  delle  valutazioni  e  delle
procedure amministrative.