Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c), d), g), g-bis) i), l), m), n), o), o-ter), o-quater), o-quinquies), r), t), u) e v) e comma 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni: a) provvedimento autorizzatorio unico: provvedimento che comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti sottoposti a VIA ai sensi dell'art. 4 della presente legge; b) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) e l'adozione del provvedimento di VIA nonche' del provvedimento autorizzatorio unico; c) comuni interessati: i comuni il cui territorio e' interessato dalla realizzazione del progetto nonche' dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati; d) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione e all'esercizio del progetto; e) struttura organizzativa competente: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorita' competente per curare l'espletamento delle attivita' connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.