Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere b), c), d), g), g-bis) i), l),  m),  n),
o), o-ter), o-quater), o-quinquies), r), t), u) e v)  e  comma  1-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si  applicano,  inoltre,  le
seguenti definizioni: 
    a)  provvedimento   autorizzatorio   unico:   provvedimento   che
comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale  (VIA)
e  tutti  i  titoli  abilitativi  necessari  alla   realizzazione   e
all'esercizio dei progetti sottoposti a  VIA  ai  sensi  dell'art.  4
della presente legge; 
    b) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui  compete
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'  a  VIA
(screening)  e  l'adozione  del  provvedimento  di  VIA  nonche'  del
provvedimento autorizzatorio unico; 
    c) comuni interessati: i comuni il cui territorio e'  interessato
dalla  realizzazione  del  progetto  nonche'  dai  connessi   impatti
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o
interventi  principali  ed  agli  eventuali  cantieri  o   interventi
correlati; 
    d) amministrazioni interessate: le amministrazioni  competenti  a
rilasciare  concessioni,  autorizzazioni,  intese,  licenze,  pareri,
nullaosta,   assensi   comunque    denominati,    preordinati    alla
realizzazione e all'esercizio del progetto; 
    e) struttura organizzativa competente: la struttura organizzativa
istituita  o   designata   dall'autorita'   competente   per   curare
l'espletamento    delle    attivita'    connesse    e     strumentali
all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.