Art. 3 Informazione 1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorita' competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni e del pubblico interessato, nonche' lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalita' di cui ai capi II, III e IV. 2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e dello studio d'impatto ambientale (SIA), il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.