Art. 3 
 
                            Informazione 
 
  1. Nelle procedure disciplinate dalla presente  legge,  l'autorita'
competente assicura la promozione e la garanzia  dell'informazione  e
della partecipazione di amministrazioni e del  pubblico  interessato,
nonche'  lo  scambio  di  informazioni  e  la  consultazione  con  il
proponente, con le modalita' di cui ai capi II, III e IV. 
  2.  Ai  fini  della   predisposizione   dello   studio   ambientale
preliminare e dello studio d'impatto ambientale (SIA), il  proponente
ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili  presso
gli uffici delle amministrazioni pubbliche.