Art. 4 
 
            Ambito di applicazione delle norme sulla VIA 
 
  1. Sono assoggettati a VIA: 
    a) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3; 
    b) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3  qualora  lo
richieda   l'esito    dello    svolgimento    della    verifica    di
assoggettabilita' a VIA (screening); 
    c) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono
anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le
aree contigue, ai sensi della normativa  vigente  ovvero  all'interno
dei siti della Rete Natura 2000; 
    d) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di  due  anni,
qualora,   all'esito   dello   svolgimento    della    verifica    di
assoggettabilita' a VIA (screening),  l'autorita'  competente  valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi; 
    e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati
A.1, A.2 e A.3, che comportano il superamento degli eventuali  valori
limite ivi stabiliti; 
    f) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati
A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora, all'esito  dello  svolgimento
della procedura di verifica di assoggettabilita' a  VIA  (screening),
l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi. 
  2. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati  a  VIA  i
progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3.  In  tali  casi  non
trova applicazione quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del  decreto
legislativo n. 152  del  2006  per  quanto  riguarda  il  termine  di
realizzazione del progetto.