Art. 4 Ambito di applicazione delle norme sulla VIA 1. Sono assoggettati a VIA: a) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3; b) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA (screening); c) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000; d) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA (screening), l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; f) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora, all'esito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening), l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. 2. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a VIA i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.