Art. 5 
 
          Ambito di applicazione delle norme sulla verifica 
               di assoggettabilita' a VIA (screening) 
 
  1. Al fine di verificare se possano produrre impatti  significativi
e  negativi  per  l'ambiente  e  vadano  sottoposti   a   VIA,   sono
assoggettati alla verifica di assoggettabilita' a VIA (screening),  i
seguenti progetti: 
    a) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3; 
    b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di  cui  agli
allegati A.1,  A.2,  A.3,  B.1,  B.2  e  B.3,  la  cui  realizzazione
potenzialmente possa  produrre  impatti  ambientali  significativi  e
negativi. 
  2. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n.  152
del 2006 per i progetti elencati negli allegati B.1,  B.2  e  B.3  la
verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  (screening)  e'   effettuata
applicando i criteri e le soglie definiti dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  30  marzo
2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a  valutazione
di impatto ambientale dei progetti  di  competenza  delle  regioni  e
province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116). 
  3. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA (screening) i  progetti  sotto  le  soglie
dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 e agli allegati A.1,
A.2 e A.3 e che non siano ricompresi negli allegati B.1, B.2 e B.3.