Art. 7 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. La regione e' competente per le procedure relative ai progetti: 
    a) elencati negli allegati A.1 e B.1; 
    b) elencati negli  allegati  A.2  e  B.2  la  cui  localizzazione
interessi il territorio di due o piu' province; 
    c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato  A.1  e
B.1, attivate su richiesta del proponente. 
  2. La regione, con le modalita' di cui all'art. 15, comma 4,  della
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo
regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna,
province, comuni e  loro  Unioni)  e'  competente  per  le  procedure
relative ai progetti: 
    a) elencati negli allegati A.2 e B.2; 
    b) elencati negli  allegati  A.3  e  B.3  la  cui  localizzazione
interessi il territorio di due o piu' comuni; 
    c) previsti al comma 3 qualora il comune sia il proponente; 
    d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati A.2  e
B.2, attivate su richiesta del proponente. 
  3. Il comune e' competente per le procedure  relative  ai  progetti
elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente,  ai
progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati  A.3
e B.3. 
  4. L'autorita' competente svolge la verifica di assoggettabilita' a
VIA (screening) e la VIA su richiesta del proponente. 
  5. Nell'espletamento delle procedure  disciplinate  dalla  presente
legge, l'autorita'  competente  individua  o  istituisce  un'apposita
struttura organizzativa. 
  6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle
procedure  disciplinate  dalla  presente  legge,  i  comuni   possono
avvalersi,   tramite   convenzione,   delle   strutture    competenti
dell'Agenzia regionale per la  prevenzione,  l'ambiente  e  l'energia
(ARPAE). La convenzione e' onerosa per i  comuni  e  l'ammontare  dei
compensi dovuti ad ARPAE e' definito dalla Giunta regionale in misura
forfettaria, previo parere del comitato di indirizzo di cui  all'art.
8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44  (Riorganizzazione  dei
controlli ambientali e  istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna).