Art. 9 
 
                              Direttive 
 
  1.  La  Giunta  regionale  adotta  direttive  vincolanti   per   lo
svolgimento delle  funzioni  e  delle  attivita'  attribuite  con  la
presente  legge.  Le  direttive,  in  particolare,   definiscono   le
modalita' di svolgimento delle attivita' affidate ad ARPAE  ai  sensi
dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.