Art. 9 Direttive 1. La Giunta regionale adotta direttive vincolanti per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' attribuite con la presente legge. Le direttive, in particolare, definiscono le modalita' di svolgimento delle attivita' affidate ad ARPAE ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.