Art. 11 
 
               Diritti del o della coniuge superstite 
 
  1. La rubrica dell'art. 34  della  legge  provinciale  28  novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, e'  cosi'  sostituita:  «Diritti
del o della coniuge superstite». 
  2. Il comma 1 dell'art. 34  della  legge  provinciale  28  novembre
2001, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il coniuge non assuntore o la coniuge non assuntrice del maso
ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le
condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso  chiuso.
Il diritto e' regolato, in particolare, dagli usi vigenti. Il diritto
non spetta nel caso in cui il o la coniuge sia in grado di mantenersi
con redditi propri o proprie sostanze. Le somme  di  conguaglio  gia'
versate all'avente diritto in sede  di  assunzione  sono  considerate
come sostanze proprie.»