Art. 11 Diritti del o della coniuge superstite 1. La rubrica dell'art. 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «Diritti del o della coniuge superstite». 2. Il comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e' cosi' sostituito: «1. Il coniuge non assuntore o la coniuge non assuntrice del maso ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso chiuso. Il diritto e' regolato, in particolare, dagli usi vigenti. Il diritto non spetta nel caso in cui il o la coniuge sia in grado di mantenersi con redditi propri o proprie sostanze. Le somme di conguaglio gia' versate all'avente diritto in sede di assunzione sono considerate come sostanze proprie.»