Art. 16 
 
          Istanze alla commissione locale per i masi chiusi 
 
  1. I commi 7 e 8 dell'art. 43 della legge provinciale  28  novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
    «7. L'istanza deve essere corredata da  tutta  la  documentazione
rilevante per la decisione. 
    8. Le commissioni locali per i masi  chiusi  hanno  l'obbligo  di
decidere  sulle  istanze  presentate   con   provvedimento   motivato
entro sessanta giorni. Se la commissione locale non decide  entro  il
termine prescritto, si puo' procedere a norma dell'art. 40, comma 2.»