Art. 16 Istanze alla commissione locale per i masi chiusi 1. I commi 7 e 8 dell'art. 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «7. L'istanza deve essere corredata da tutta la documentazione rilevante per la decisione. 8. Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l'obbligo di decidere sulle istanze presentate con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Se la commissione locale non decide entro il termine prescritto, si puo' procedere a norma dell'art. 40, comma 2.»