Art. 2 
 
              Istanza di costituzione di un maso chiuso 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 28 novembre 2001,
n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «4.   I   masi   neocostituiti   su    richiesta    di    giovani
agricoltori/agricoltrici ai sensi dell'art. 2, comma 3,  lettera  a),
numero 2), non possono essere alienati per un periodo di  20  anni  a
partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a  meno  che
l'alienazione non avvenga a favore del o della  coniuge,  di  parenti
entro il terzo grado  o  di  giovani  agricoltori  che  possiedono  i
requisiti di cui all'art. 2. La commissione locale per i masi  chiusi
autorizza la costituzione di un nuovo maso chiuso, a  condizione  che
il divieto di alienazione di cui al presente comma venga annotato nel
libro fondiario. In casi eccezionali, come regolati all'art. 5  e  al
comma 1 dell'art. 6, il divieto d'alienazione non trova applicazione,
a  condizione  che  venga  rilasciato  il  visto   da   parte   della
Ripartizione provinciale Agricoltura.»