Art. 10 
 
                      Sostituzione dell'art. 17 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. L'art. 17 della legge regionale n.  11/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 17  (Procedure  per  la  formazione  e  l'approvazione  delle
modifiche  al  PRG).  -  1.  Il  comune  approva  le  modifiche   non
costituenti variante al PRG, previo parere delle strutture  regionali
competenti in materia di tutela dei beni culturali e  del  paesaggio,
qualora le modifiche stesse incidano su beni tutelati  ai  sensi  del
decreto  legislativo  n.  42/2004,  dell'art.  40  delle   norme   di
attuazione  del  PTP  e  della  legge  regionale   n.   56/1983.   La
deliberazione di approvazione  e'  trasmessa  nei  successivi  trenta
giorni alla struttura regionale competente in materia di  urbanistica
ed e'  resa  pubblica  nei  siti  web  della  Regione  e  del  comune
interessato.».