Art. 10 Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 11/1998 1. L'art. 17 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG). - 1. Il comune approva le modifiche non costituenti variante al PRG, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora le modifiche stesse incidano su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della legge regionale n. 56/1983. La deliberazione di approvazione e' trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ed e' resa pubblica nei siti web della Regione e del comune interessato.».