Art. 11 
 
                      Modificazioni all'art. 20 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 20 della  legge  regionale  n.  11/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Decorsi sei mesi dalla data  di  adozione  delle  varianti  non
sostanziali senza che sia intervenuta l'approvazione, esse decadono a
tutti gli effetti.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale  n.  11/1998,
come sostituito dal comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Decorsi i termini del procedimento di cui agli articoli  15
e 15-bis relativi alle varianti sostanziali generali e alle  varianti
sostanziali parziali, qualora il comune  non  abbia  trasmesso  entro
ulteriori sei  mesi  i  testi  definitivi  alla  struttura  regionale
competente in materia di  urbanistica,  esse  decadono  a  tutti  gli
effetti.».