Art. 11 Modificazioni all'art. 20 della legge regionale n. 11/1998 1. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «4. Decorsi sei mesi dalla data di adozione delle varianti non sostanziali senza che sia intervenuta l'approvazione, esse decadono a tutti gli effetti.». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dal comma 1, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Decorsi i termini del procedimento di cui agli articoli 15 e 15-bis relativi alle varianti sostanziali generali e alle varianti sostanziali parziali, qualora il comune non abbia trasmesso entro ulteriori sei mesi i testi definitivi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, esse decadono a tutti gli effetti.».