Art. 20 
 
                   Inserimento dell'art. 52-quater 
                  nella legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Dopo l'art.  52-ter  della  legge  regionale  n.  11/1998,  come
introdotto dall'art. 19, e' inserito il seguente: 
  «Art.  52-quater  (Classificazione  degli  edifici  e  delle   aree
libere). - 1. Le zone territoriali di tipo A devono essere dotate  di
apposita classificazione degli edifici e delle aree libere al fine di
individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici
ed etnografici degli immobili  presenti  sul  territorio.  La  stessa
classificazione puo' essere estesa agli edifici e  alle  aree  libere
non ricompresi nelle zone territoriali di tipo A. 
  2. La classificazione si articola nelle seguenti categorie: 
    a) A - Monumento; 
    b) B - Documento; 
    c) C - Edificio di pregio storico,  culturale,  architettonico  o
ambientale; 
    d) D - Rudere; 
    e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Diroccato; 
    f) E1 - Edificio inserito nell'ambiente; 
    g) E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente; 
    h) E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente; 
    i) E4 - Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente; 
    j) F1 - Aree archeologiche e aree di pertinenza  di  monumenti  e
documenti ed edifici di pregio storico, culturale,  architettonico  o
ambientale; 
    k) F2 - Aree  di  pregio  storico,  culturale,  architettonico  o
ambientale. 
  3. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  definisce  e
disciplina  le  categorie  di  cui  al  comma   2   e   le   relative
sottocategorie. 
  4. Le modifiche della classificazione  costituiscono  variante  non
sostanziale al PRG e sono approvate con le procedure di cui  all'art.
16, previo parere delle strutture regionali competenti in materia  di
tutela dei beni culturali e del paesaggio. 
  5. Le modifiche della classificazione che derivano da provvedimenti
adottati dalla Soprintendenza per i beni  e  le  attivita'  culturali
costituiscono variante al PRG e sono approvate con  le  procedure  di
cui all'art. 18. Copia degli  elaborati  cartografici  modificati  e'
trasmessa anche alla struttura regionale  competente  in  materia  di
tutela dei beni culturali e del paesaggio.».