Art. 20 Inserimento dell'art. 52-quater nella legge regionale n. 11/1998 1. Dopo l'art. 52-ter della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dall'art. 19, e' inserito il seguente: «Art. 52-quater (Classificazione degli edifici e delle aree libere). - 1. Le zone territoriali di tipo A devono essere dotate di apposita classificazione degli edifici e delle aree libere al fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici ed etnografici degli immobili presenti sul territorio. La stessa classificazione puo' essere estesa agli edifici e alle aree libere non ricompresi nelle zone territoriali di tipo A. 2. La classificazione si articola nelle seguenti categorie: a) A - Monumento; b) B - Documento; c) C - Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; d) D - Rudere; e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Diroccato; f) E1 - Edificio inserito nell'ambiente; g) E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente; h) E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente; i) E4 - Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente; j) F1 - Aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; k) F2 - Aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce e disciplina le categorie di cui al comma 2 e le relative sottocategorie. 4. Le modifiche della classificazione costituiscono variante non sostanziale al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'art. 16, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. 5. Le modifiche della classificazione che derivano da provvedimenti adottati dalla Soprintendenza per i beni e le attivita' culturali costituiscono variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'art. 18. Copia degli elaborati cartografici modificati e' trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.».