Art. 29 
 
                      Modificazioni all'art. 95 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Al numero 3) della lettera a) del comma  3  dell'art.  95  della
legge regionale n. 11/1998, la parola: «volumi» e'  sostituita  dalla
seguente: «fabbricati». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 95 della legge regionale  n.  11/1998,
e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Salvo  quanto  previsto  dai  commi  1,  2,  2-bis  e   3,
nell'effettuazione  di  opere  di  manutenzione  e   di   risanamento
conservativo di fabbricati esterni alle zone di tipo A, realizzati in
data  antecedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
ministeriale   5   luglio   1975   (Modificazioni   alle   istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza  minima  ed  ai
requisiti igienico sanitari principali dei locali  d'abitazione),  si
applicano i limiti seguenti: 
    a) altezza minima interna utile dei locali di  abitazione:  metri
2,20; il limite dell'altezza  minima  interna  utile  dei  locali  di
abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti: 
      1) i piani aventi  locali  di  abitazione  con  altezza  minima
interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede  di  recupero,  essere
sopraelevati al fine di raggiungere tale  altezza  minima  e  possono
mantenere tale altezza minima, qualora gia' esistente; 
      2) i piani aventi  locali  di  abitazione  con  altezza  minima
interna maggiore di metri 2,20 non  possono,  in  sede  di  recupero,
essere abbassati fino a tale altezza minima; 
    b) superficie minima delle stanze da letto: 
      1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50; 
      2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50; 
    c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purche'
non inferiore a 1/16 della superficie di pavimento.». 
  3. Dopo il comma  3-bis  dell'art.  95  della  legge  regionale  n.
11/1998, come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente: 
  3-ter. Per i fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II
del  decreto  legislativo  n.  42/2004  o  classificati  monumento  e
documento dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di
fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2-bis e' ammessa, previo  parere
della Soprintendenza per i beni e le attivita' culturali,  la  deroga
ai limiti di cui ai commi 3 e 3-bis. Per i fabbricati classificati di
pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai  PRG,  nel
caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto  dei  locali  di
cui ai commi 2 e 2-bis, trova applicazione quanto previsto dal  comma
3.». 
  4. Il comma 5 dell'art. 95 della  legge  regionale  n.  11/1998  e'
abrogato.