Art. 29 Modificazioni all'art. 95 della legge regionale n. 11/1998 1. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998, la parola: «volumi» e' sostituita dalla seguente: «fabbricati». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998, e' inserito il seguente: «3-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 3, nell'effettuazione di opere di manutenzione e di risanamento conservativo di fabbricati esterni alle zone di tipo A, realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), si applicano i limiti seguenti: a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti: 1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora gia' esistente; 2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 non possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima; b) superficie minima delle stanze da letto: 1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50; 2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50; c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purche' non inferiore a 1/16 della superficie di pavimento.». 3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente: 3-ter. Per i fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del decreto legislativo n. 42/2004 o classificati monumento e documento dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2-bis e' ammessa, previo parere della Soprintendenza per i beni e le attivita' culturali, la deroga ai limiti di cui ai commi 3 e 3-bis. Per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2-bis, trova applicazione quanto previsto dal comma 3.». 4. Il comma 5 dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998 e' abrogato.