Art. 3 Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 11/1998 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 11/1998, come modificato dall'art. 2, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Valutazione ambientale strategica). - 1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la finalita' di: a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attivita' antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilita' paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute; b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile; c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti; d) assicurare tempestiva e completa informazione ai cittadini per garantirne il processo partecipativo. 2. In conformita' alla normativa europea, statale e regionale vigente, il processo di VAS e' connesso a quello della redazione del PRG e delle sue varianti e valuta gli effetti ambientali producibili dalla loro attuazione, per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso l'individuazione di opportune misure correttive in corso di redazione e attraverso il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione. 3. La VAS costituisce per il PRG e le sue varianti parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. La VAS e' avviata dal comune e si articola, in modo integrato con la valutazione del PRG, nelle seguenti fasi: a) svolgimento della verifica di assoggettabilita' di cui al comma 4, limitatamente alle varianti sostanziali parziali di cui all'art. 15-bis; b) redazione del documento programmatico e della relazione metodologica preliminare; c) concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; d) redazione del rapporto ambientale completo del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; e) adozione del testo preliminare della variante al PRG, completo del rapporto ambientale; f) pubblicazione della documentazione completa del testo preliminare adottato; g) espressione del parere di VAS, da rendere prima dell'adozione del testo definitivo; h) redazione della dichiarazione di sintesi; i) adozione del testo definitivo della variante al PRG; j) valutazione del testo definitivo della variante da parte della conferenza di pianificazione di cui all'art. 14-bis; k) approvazione e informazione sull'approvazione della variante al PRG; l) monitoraggio degli impatti ambientali conseguenti all'attuazione del PRG. 4. I piani urbanistici di dettaglio interessanti aree gia' sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti ne' a VAS ne' alla verifica di assoggettabilita'. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilita' dei piani urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano gia' stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate. 5. Per la verifica di assoggettabilita' a VAS della variante al PRG, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali il rapporto preliminare. Tale struttura, sentito il comune interessato: a) individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilita' ambientali connesse all'argomento trattato dalla variante, con particolare riferimento agli effetti della variante medesima; b) trasmette ai soggetti di cui alla lettera a) il rapporto preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni; c) verifica se la variante possa avere effetti significativi sull'ambiente; d) esprime, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo la variante dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 6. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblicato nel sito istituzionale della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del rapporto preliminare, del documento programmatico, della relazione metodologica preliminare e del rapporto ambientale, individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale ai fini dell'espressione del parere di VAS nonche' ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessari all'applicazione del presente articolo.».