Art. 3 
 
                    Inserimento dell'art. 12-bis 
                  nella legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 11/1998, come modificato
dall'art. 2, e' inserito il seguente: 
  «Art.  12-bis  (Valutazione  ambientale  strategica).   -   1.   La
valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue  varianti
ha la finalita' di: 
      a)   contribuire   all'ordinato   sviluppo   delle    attivita'
antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali  nella
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,   alla   compatibilita'
paesaggistica e alla corretta definizione degli  interventi  e  delle
opere, ai fini di un elevato livello di  protezione  dell'ambiente  e
della salute; 
      b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile; 
      c) contribuire all'integrazione  di  considerazioni  ambientali
all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG
e delle sue varianti; 
      d) assicurare tempestiva e completa informazione  ai  cittadini
per garantirne il processo partecipativo. 
  2. In conformita'  alla  normativa  europea,  statale  e  regionale
vigente, il processo di VAS e' connesso a quello della redazione  del
PRG e delle sue varianti e valuta gli effetti ambientali  producibili
dalla  loro  attuazione,  per  assicurare  un  elevato   livello   di
protezione dell'ambiente  attraverso  l'individuazione  di  opportune
misure correttive in corso di redazione e attraverso il  monitoraggio
nelle successive fasi di attuazione. 
  3. La VAS costituisce per il PRG e le sue varianti parte integrante
del procedimento di adozione e approvazione. La VAS  e'  avviata  dal
comune e si articola, in modo integrato con la valutazione  del  PRG,
nelle seguenti fasi: 
      a) svolgimento della verifica di assoggettabilita'  di  cui  al
comma 4, limitatamente alle  varianti  sostanziali  parziali  di  cui
all'art. 15-bis; 
      b) redazione del  documento  programmatico  e  della  relazione
metodologica preliminare; 
      c)  concertazione  con  i  soggetti   competenti   in   materia
territoriale e ambientale per la  specificazione  dei  contenuti  del
rapporto ambientale; 
      d) redazione del rapporto  ambientale  completo  del  piano  di
monitoraggio e della sintesi non tecnica; 
      e) adozione  del  testo  preliminare  della  variante  al  PRG,
completo del rapporto ambientale; 
      f)  pubblicazione  della  documentazione  completa  del   testo
preliminare adottato; 
      g)  espressione  del  parere   di   VAS,   da   rendere   prima
dell'adozione del testo definitivo; 
      h) redazione della dichiarazione di sintesi; 
      i) adozione del testo definitivo della variante al PRG; 
      j) valutazione del testo definitivo  della  variante  da  parte
della conferenza di pianificazione di cui all'art. 14-bis; 
      k) approvazione e informazione sull'approvazione della variante
al PRG; 
      l)   monitoraggio   degli   impatti   ambientali    conseguenti
all'attuazione del PRG. 
  4.  I  piani  urbanistici  di  dettaglio  interessanti  aree   gia'
sottoposte a VAS in  occasione  della  predisposizione  di  strumenti
urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori  varianti
al PRG vigente, non sono sottoposti ne' a VAS ne'  alla  verifica  di
assoggettabilita'.  Negli  altri  casi,  la  VAS  e  la  verifica  di
assoggettabilita' dei piani urbanistici di  dettaglio  sono  comunque
limitate agli aspetti che non siano gia' stati oggetto di valutazione
nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate. 
  5. Per la verifica di assoggettabilita' a  VAS  della  variante  al
PRG, il comune  trasmette  alla  struttura  regionale  competente  in
materia di  valutazioni  ambientali  il  rapporto  preliminare.  Tale
struttura, sentito il comune interessato: 
      a) individua i soggetti competenti in  materia  territoriale  e
ambientale  da  consultare,  sulla  base  delle  competenze  e  delle
responsabilita'  ambientali  connesse  all'argomento  trattato  dalla
variante, con particolare riferimento  agli  effetti  della  variante
medesima; 
      b) trasmette ai soggetti di cui alla  lettera  a)  il  rapporto
preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni; 
      c) verifica se la variante possa  avere  effetti  significativi
sull'ambiente; 
      d)  esprime,  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione   del
rapporto preliminare, il proprio parere sulla verifica, assoggettando
o escludendo la  variante  dal  processo  di  VAS  e,  se  del  caso,
definendo le necessarie prescrizioni. 
  6. Il risultato della verifica di  assoggettabilita',  comprese  le
motivazioni, e' pubblicato nel sito  istituzionale  della  Regione  a
cura della struttura regionale competente in materia  di  valutazioni
ambientali. 
  7. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  definisce  i
contenuti del  rapporto  preliminare,  del  documento  programmatico,
della relazione metodologica preliminare e del  rapporto  ambientale,
individua i soggetti competenti in materia territoriale e  ambientale
ai fini  dell'espressione  del  parere  di  VAS  nonche'  ogni  altro
adempimento    o    aspetto,    anche    procedimentale,    necessari
all'applicazione del presente articolo.».