Art. 5 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 11/1998 1. L'art. 14 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Modifiche e varianti al PRG). - 1. I PRG vigenti gia' adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonche' alle determinazioni del PTP, possono essere modificati, in coerenza con il PTP, oltre che con le procedure eccezionali di cui al titolo IV, attraverso quattro ordini di atti: a) varianti sostanziali generali; b) varianti sostanziali parziali; c) modifiche non costituenti variante; d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali le modifiche al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c). 2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che: a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente; b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi; c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g). 3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che: a) incrementano, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica o di condizioni di sviluppo economico, l'indice di edificabilita' delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, in misura superiore al 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente; b) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, come definite con deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'art. 13, e quantificata per tipologia di zona territoriale interessata; c) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di nuove condizioni di sviluppo economico, la superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonche' delle zone territoriali di tipo D o F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'art. 13, e quantificata per tipologia di zona interessata; d) comportano, per le zone territoriali di tipo Eb, Ec e Eg qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato: 1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'art. 73, comma 2, con esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c); 2) relativamente alle destinazioni d'uso di cui all'art. 73, comma 2, lettera b), e fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonche' per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 unita' bovine adulte (UBA); e) comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP; f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, riduzioni della perimetrazione, in ogni caso non superiori al 10 per cento della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano: 1) dall'ampliamento di altre zone territoriali di tipo E, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale; 2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A; 3) dall'ampliamento delle altre zone territoriali, derivanti dalle modifiche di cui alle lettere b) e c); g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonche' per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti; h) apportano modificazioni alle modalita' di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione e' demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entita' di cui al comma 7, lettera d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al 10 per cento; i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri; j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'art. 15, comma 16, relativamente alla zonizzazione del piano, ad esclusione dei terreni per i quali, a seguito della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili, la classe di rischio idrogeologico sia stata ridotta al valore di bassa pericolosita'. 4. Gli incrementi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli gia' dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento. 5. Le percentuali di incremento di cui al comma 3, lettere b) e c), si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'art. 13 e sono riferite all'intero arco di validita' temporale dello stesso. 6. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, gia' dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori. 7. Le modifiche non costituenti variante sono costituite: a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; b) dagli adeguamenti di limitata entita', imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale; c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree gia' destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'art. 23; d) dagli adeguamenti di limitata entita', che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantita' di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo; e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio; f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilita'; g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG; h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici. 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i procedimenti di cui agli articoli 15, 15-bis e 16, nonche' quelli che determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.».