Art. 5 
 
                      Sostituzione dell'art. 14 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. L'art. 14 della legge regionale n.  11/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 14 (Modifiche e varianti al PRG). - 1.  I  PRG  vigenti  gia'
adeguati  alle  norme  della  presente  legge  e  dei   provvedimenti
attuativi della stessa, nonche' alle determinazioni del PTP,  possono
essere modificati, in coerenza con il PTP, oltre che con le procedure
eccezionali di cui al titolo IV, attraverso quattro ordini di atti: 
    a) varianti sostanziali generali; 
    b) varianti sostanziali parziali; 
    c) modifiche non costituenti variante; 
    d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali  le  modifiche
al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere  a),  b)  e
c). 
  2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che: 
    a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua  interezza  e
lo modificano organicamente; 
    b) attengono ad  una  impostazione  programmatica  del  PRG,  con
particolare riguardo alla disciplina  degli  equilibri  funzionali  e
della dotazione complessiva dei servizi; 
    c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c)  e
g). 
  3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che: 
    a) incrementano, tenuto conto di mutate  previsioni  di  crescita
demografica o  di  condizioni  di  sviluppo  economico,  l'indice  di
edificabilita'  delle   destinazioni   d'uso   ammesse   nelle   zone
territoriali, in misura superiore al 10 per cento dei valori definiti
all'atto dell'approvazione del PRG vigente; 
    b) incrementano, tramite ampliamento o  individuazione  di  nuove
zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita  demografica,  la
superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, come definite con
deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio
comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per  cento  dei
valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale
generale al PRG di cui all'art. 13, e quantificata per  tipologia  di
zona territoriale interessata; 
    c) incrementano, tramite ampliamento o  individuazione  di  nuove
zone, tenuto conto di nuove  condizioni  di  sviluppo  economico,  la
superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse  da  quelle
di cui alla lettera b), nonche' delle zone territoriali di tipo  D  o
F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura  compresa  tra
l'1 per cento  e  il  10  per  cento  dei  valori  definiti  all'atto
dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG  di  cui
all'art. 13, e quantificata per tipologia di zona interessata; 
    d) comportano, per le zone territoriali  di  tipo  Eb,  Ec  e  Eg
qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale,
come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione
di nuova edificazione fuori terra o in interrato: 
      1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'art.  73,  comma  2,
con esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c); 
      2) relativamente alle destinazioni d'uso di  cui  all'art.  73,
comma 2,  lettera  b),  e  fatta  eccezione  per  gli  interventi  di
potenziamento delle strutture esistenti, la  realizzazione  di  nuovi
complessi  aziendali  zootecnici  di   tipo   bovino,   suinicolo   e
ovi-caprino, nonche' per altri tipi di allevamento avente consistenza
equivalente superiore a 10 unita' bovine adulte (UBA); 
    e) comportano, per le zone territoriali di tipo  Ee  e  Ef,  come
definite con deliberazione della Giunta regionale, la  previsione  di
nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei  limiti  stabiliti
dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP; 
    f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate  di
particolare pregio  paesaggistico,  ambientale,  naturalistico  o  di
particolare  interesse  agricolo  o  agro-silvo-pastorale,  riduzioni
della perimetrazione, in ogni caso non  superiori  al  10  per  cento
della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano: 
      1) dall'ampliamento di  altre  zone  territoriali  di  tipo  E,
qualificate  di   particolare   pregio   paesaggistico,   ambientale,
naturalistico    o    di    particolare    interesse    agricolo    o
agro-silvo-pastorale; 
      2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A; 
      3) dall'ampliamento delle altre  zone  territoriali,  derivanti
dalle modifiche di cui alle lettere b) e c); 
    g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite
con deliberazione della Giunta  regionale,  la  previsione  di  nuova
edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi
complessi  aziendali  zootecnici  di   tipo   bovino,   suinicolo   e
ovi-caprino, nonche' per altri tipi di allevamento avente consistenza
equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di
potenziamento delle strutture esistenti; 
    h) apportano modificazioni alle modalita' di attuazione del  PRG,
per  quanto  concerne  le  aree  la  cui  attuazione   e'   demandata
all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio,  con  l'eccezione
degli adeguamenti di limitata entita' di cui al comma 7, lettera  d),
e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in  misura  non
superiore al 10 per cento; 
    i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore
a 500 metri; 
    j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'art. 15,
comma 16, relativamente alla zonizzazione del  piano,  ad  esclusione
dei terreni per i quali, a seguito della revisione della  cartografia
degli ambiti inedificabili, la classe di  rischio  idrogeologico  sia
stata ridotta al valore di bassa pericolosita'. 
  4. Gli incrementi di  cui  al  comma  3,  lettere  b)  e  c),  sono
consentiti  ad  avvenuta  attuazione,  dimostrata  conteggiando   gli
interventi realizzati e quelli  gia'  dotati  di  titolo  abilitativo
edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG  vigente
relative ad aree di nuovo impianto e di completamento. 
  5. Le percentuali di incremento di cui al comma 3, lettere b) e c),
si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG
all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui
all'art. 13 e sono riferite all'intero arco  di  validita'  temporale
dello stesso. 
  6. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante
sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate
o insediabili, gia'  dotate  di  opere  di  urbanizzazione  primaria,
definendo analoghi parametri edificatori. 
  7. Le modifiche non costituenti variante sono costituite: 
    a)  dalla  correzione  di  errori  materiali  e  dagli  atti  che
eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e  per  i
quali sia evidente e univoco il rimedio; 
    b) dagli adeguamenti di limitata  entita',  imposti  da  esigenze
tecniche, della localizzazione delle infrastrutture,  degli  spazi  e
delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale; 
    c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i  servizi
locali, all'interno di singole aree gia' destinate  a  tali  servizi,
senza riduzione della loro  superficie  complessiva  e  nel  rispetto
degli standard definiti ai sensi dell'art. 23; 
    d) dagli adeguamenti di limitata entita', che  non  incidano  sui
pesi insediativi e sulle quantita'  di  spazi  pubblici  dovuti,  dei
perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo; 
    e)  dalle  determinazioni  volte  ad  assoggettare  porzioni   di
territorio a strumento urbanistico  esecutivo  e  a  delimitare  tali
porzioni di territorio; 
    f) dalle modificazioni parziali  o  totali  ai  singoli  tipi  di
intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino
edifici compresi in zone territoriali  di  tipo  A  o  edifici  anche
esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG  di  pregio
storico, culturale, architettonico o ambientale, non  conducano  alla
ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o  aree  per  i
quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilita'; 
    g) dalla  riconferma  dei  vincoli  per  servizi  pubblici  o  di
interesse generale previsti dal PRG; 
    h) dalla destinazione a  specifiche  opere  pubbliche  o  servizi
pubblici di aree che il PRG vigente destina  ad  altra  categoria  di
opere o di servizi pubblici. 
  8. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  disciplina  i
procedimenti di cui agli articoli 15, 15-bis e 16, nonche' quelli che
determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.».