Art. 6 Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 11/1998 1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dall'art. 5, e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Conferenza di pianificazione). - 1. La conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, valuta le varianti sostanziali generali e parziali ai PRG, le deroghe agli strumenti urbanistici, nonche' le varianti e le deroghe al PTP, nei casi di cui all'art. 7, comma 5, assicurando la coerenza con i principi, le finalita' e le determinazioni della presente legge, del PTP e delle leggi e dei piani e programmi di settore condizionanti lo strumento urbanistico e con la VAS, qualora prevista. 2. Alla conferenza di pianificazione partecipano: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, o suo delegato; b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, o suo delegato; c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato; d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, o suo delegato; e) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o loro delegati; f) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo, o loro delegati; g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette, o suo delegato; h) i rappresentanti delle altre strutture regionali o dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, eventualmente individuati dal responsabile del procedimento, in relazione ai contenuti delle varianti sostanziali generali e parziali ai PRG e delle deroghe agli strumenti urbanistici. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro criterio e modalita', anche procedimentale, per il funzionamento della conferenza di pianificazione.».