Art. 7 Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 11/1998 1. L'art. 15 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG). - 1. Le varianti sostanziali generali al PRG sono sottoposte al processo di VAS, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo. 2. Al fine di avviare la procedura di formazione delle varianti sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del processo di VAS, il comune interessato elabora il documento programmatico e la relazione metodologica preliminare e li trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali. 3. La struttura regionale competente in materia di urbanistica esamina la documentazione trasmessa e concerta con il comune interessato i contenuti del documento programmatico in ordine alla coerenza con i principi, le finalita' e le determinazioni della presente legge e del PTP. Il documento di concertazione con il comune interessato e' trasmesso anche alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali ai fini di cui al comma 4. 4. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali esamina la documentazione trasmessa dal comune interessato, individua gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per l'espressione di eventuali osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale. 5. Le strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali concludono i procedimenti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente, entro ottanta e novanta giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del Comune. 6. Nel rispetto degli esiti dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, il comune predispone e adotta il testo preliminare della variante sostanziale generale, completo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. 7. Il comune invia il testo preliminare della variante sostanziale generale adottata, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Tale documentazione e' pubblicata nell'albo pretorio on-line del comune interessato, nei siti web della Regione e del medesimo comune e depositata in pubblica visione presso il comune e presso la struttura regionale competente. Tale struttura provvede contestualmente a individuare gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni, e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere di competenza, da formulare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio on-line del comune interessato. 8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato, ai sensi del comma 7, chiunque puo' formulare osservazioni e proposte, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non puo' avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione. 9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali le osservazioni pervenute; la medesima struttura esprime il parere di VAS entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, sulla base delle osservazioni formulate ai sensi dei commi 4, 7 e 8. 10. Entro centoventi giorni dal ricevimento del parere di VAS, comprensivo del parere delle strutture competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Comune, tenuto conto delle relative risultanze, si pronuncia sulle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione e concernenti gli aspetti urbanistici, adegua conseguentemente gli elaborati della variante sostanziale generale e adotta il testo definitivo della medesima variante, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio. 11. Il comune trasmette il testo definitivo della variante sostanziale generale adottata ai sensi del comma 10, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia territoriale, ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonche' dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, in particolare, valuta la coerenza del testo definitivo della variante sostanziale generale adottata con i contenuti del parere di VAS espresso sul testo preliminare della variante stessa. 12. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale generale e' valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'art. 14-bis, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere di VAS. Ai lavori della conferenza di pianificazione partecipa il Sindaco, o suo delegato, del comune interessato. 13. Le attivita' di cui ai commi 11 e 12 sono compiute nel termine di novanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale generale adottata e della relativa documentazione. 14. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e sentite le valutazioni del Sindaco del comune interessato, con propria deliberazione: a) approva la variante sostanziale generale; b) non approva la variante sostanziale generale; c) propone modificazioni al Comune. 15. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il comune puo' disporne l'accoglimento oppure presentare proprie controdeduzioni, su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento. 16. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione o la deliberazione del comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa contengono, oltre alla documentazione relativa alla variante sostanziale generale approvata: a) il parere di VAS; b) la dichiarazione di sintesi; c) il piano di monitoraggio. 17. La variante sostanziale generale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante. La pubblicazione, completa dell'indicazione della sede ove prendere visione della variante approvata, costituisce anche informazione ai fini della VAS ed e' resa pubblica nei siti web della Regione e del comune interessato. 18. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale generale, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonche' una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.».