Art. 7 
 
                      Sostituzione dell'art. 15 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. L'art. 15 della legge regionale n.  11/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 15 (Procedure per la formazione, l'adozione e  l'approvazione
delle varianti  sostanziali  generali  al  PRG).  -  1.  Le  varianti
sostanziali generali al PRG sono sottoposte al processo di  VAS,  nei
tempi e nei modi di cui al presente articolo. 
  2. Al fine di avviare la procedura  di  formazione  delle  varianti
sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del  processo
di VAS, il comune interessato elabora il documento programmatico e la
relazione metodologica preliminare  e  li  trasmette  alle  strutture
regionali competenti in  materia  di  urbanistica  e  di  valutazioni
ambientali. 
  3. La struttura regionale  competente  in  materia  di  urbanistica
esamina  la  documentazione  trasmessa  e  concerta  con  il   comune
interessato i contenuti del documento programmatico  in  ordine  alla
coerenza con i principi,  le  finalita'  e  le  determinazioni  della
presente legge e del PTP. Il documento di concertazione con il comune
interessato e' trasmesso anche alla struttura regionale competente in
materia di valutazioni ambientali ai fini di cui al comma 4. 
  4. La struttura regionale  competente  in  materia  di  valutazioni
ambientali   esamina   la   documentazione   trasmessa   dal   comune
interessato, individua  gli  altri  soggetti  competenti  in  materia
territoriale   e   ambientale   per   l'espressione   di    eventuali
osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere
finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto
ambientale. 
  5. Le strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di
valutazioni ambientali concludono i procedimenti di cui ai commi 3  e
4, rispettivamente, entro ottanta e novanta giorni dalla trasmissione
della documentazione completa da parte del Comune. 
  6. Nel rispetto degli esiti dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4,
il comune predispone e adotta il  testo  preliminare  della  variante
sostanziale  generale,  completo  del  rapporto  ambientale  e  della
sintesi non tecnica dello stesso. 
  7. Il comune invia il testo preliminare della variante  sostanziale
generale adottata, il rapporto ambientale e la  sintesi  non  tecnica
dello stesso  alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
valutazioni ambientali. Tale documentazione e'  pubblicata  nell'albo
pretorio on-line del comune interessato, nei siti web della Regione e
del medesimo comune e depositata in pubblica visione presso il comune
e presso la struttura regionale competente. Tale  struttura  provvede
contestualmente  a  individuare  gli  altri  soggetti  competenti  in
materia territoriale e ambientale,  per  l'espressione  di  eventuali
osservazioni, e di tutela dei beni culturali  e  del  paesaggio,  per
l'espressione del parere di competenza, da formulare  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nell'albo  pretorio  on-line  del
comune interessato. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nell'albo
pretorio del comune interessato, ai sensi del comma 7, chiunque  puo'
formulare osservazioni e proposte, limitatamente agli ambiti  e  alle
previsioni della variante, anche fornendo nuovi o ulteriori  elementi
conoscitivi e valutativi, fino allo scadere del termine predetto.  Le
osservazioni  sono  espresse  nel  pubblico  interesse  e   il   loro
accoglimento non puo' avere  natura  di  nuova  variante  sostanziale
generale  o  parziale.  Le  modifiche  introdotte   a   seguito   del
recepimento delle osservazioni formulate non sono  soggette  a  nuova
pubblicazione. 
  9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine  di  pubblicazione
di cui al comma 7,  il  comune  trasmette  alla  struttura  regionale
competente in  materia  di  valutazioni  ambientali  le  osservazioni
pervenute; la medesima struttura  esprime  il  parere  di  VAS  entro
novanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione di
cui al comma 7, sulla base delle osservazioni formulate ai sensi  dei
commi 4, 7 e 8. 
  10. Entro centoventi giorni dal  ricevimento  del  parere  di  VAS,
comprensivo del parere  delle  strutture  competenti  in  materia  di
tutela dei beni culturali e del paesaggio, il  Comune,  tenuto  conto
delle relative risultanze, si pronuncia sulle osservazioni  pervenute
in esito alla pubblicazione e concernenti  gli  aspetti  urbanistici,
adegua conseguentemente  gli  elaborati  della  variante  sostanziale
generale e  adotta  il  testo  definitivo  della  medesima  variante,
comprensivo  della  dichiarazione  di  sintesi   e   del   piano   di
monitoraggio. 
  11.  Il  comune  trasmette  il  testo  definitivo  della   variante
sostanziale generale adottata ai  sensi  del  comma  10,  comprensivo
della dichiarazione di sintesi e  del  piano  di  monitoraggio,  alla
struttura regionale competente in materia di  urbanistica,  che  cura
l'istruttoria, acquisendo anche i  pareri  e  le  osservazioni  delle
strutture regionali competenti in materia territoriale, ambientale  e
di tutela dei beni culturali e del paesaggio,  nonche'  dei  soggetti
gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora  interessati  dal
contenuto della variante stessa. La struttura regionale competente in
materia di valutazioni ambientali, in particolare, valuta la coerenza
del testo definitivo della variante sostanziale generale adottata con
i contenuti del parere di VAS espresso sul  testo  preliminare  della
variante stessa. 
  12. Sulla base degli esiti istruttori, il  testo  definitivo  della
variante  sostanziale  generale  e'  valutato  dalla  conferenza   di
pianificazione di cui  all'art.  14-bis,  anche  tenuto  conto  delle
indicazioni contenute nel parere di VAS. Ai lavori  della  conferenza
di pianificazione partecipa il Sindaco, o suo  delegato,  del  comune
interessato. 
  13. Le attivita' di cui ai commi 11 e 12 sono compiute nel  termine
di novanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale
competente in materia  di  urbanistica,  della  variante  sostanziale
generale adottata e della relativa documentazione. 
  14.  Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori   della
conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle
valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e  sentite  le
valutazioni  del  Sindaco  del  comune   interessato,   con   propria
deliberazione: 
    a) approva la variante sostanziale generale; 
    b) non approva la variante sostanziale generale; 
    c) propone modificazioni al Comune. 
  15. Nel caso di proposte di modificazioni  da  parte  della  Giunta
regionale, il comune puo' disporne l'accoglimento  oppure  presentare
proprie controdeduzioni, su cui la Giunta stessa, sentito  il  parere
della  conferenza  di  pianificazione,  deve  pronunciarsi   in   via
definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento. 
  16. La deliberazione della Giunta regionale di  approvazione  o  la
deliberazione del comune che accoglie le  proposte  di  modificazione
della Giunta stessa contengono, oltre  alla  documentazione  relativa
alla variante sostanziale generale approvata: 
    a) il parere di VAS; 
    b) la dichiarazione di sintesi; 
    c) il piano di monitoraggio. 
  17. La  variante  sostanziale  generale  assume  efficacia  con  la
pubblicazione,  nel  Bollettino  ufficiale   della   Regione,   della
deliberazione  della  Giunta  regionale  di  approvazione   o   della
deliberazione del comune che accoglie le  proposte  di  modificazione
della  Giunta  stessa  e  costituisce  approvazione  della   medesima
variante. La pubblicazione, completa dell'indicazione della sede  ove
prendere  visione  della  variante   approvata,   costituisce   anche
informazione ai fini della VAS ed e' resa pubblica nei siti web della
Regione e del comune interessato. 
  18.  Entro  sessanta  giorni   dall'approvazione   della   variante
sostanziale generale, il comune trasmette  alla  struttura  regionale
competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato
digitalmente, una  copia  della  variante  approvata,  adeguata  alle
modificazioni  eventualmente  introdotte  in  sede  di  approvazione,
nonche' una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.».