Art. 9 Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 11/1998 1. L'art. 16 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG). - 1. Le varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilita' a VAS. 2. Il comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della legge regionale n. 56/1983. 3. Il comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata e' trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque puo' formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non puo' avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. 4. Il comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione. 5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima e' resa pubblica nei siti web della Regione e del comune interessato. 6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonche' una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.».