Art. 9 
 
                      Sostituzione dell'art. 16 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. L'art. 16 della legge regionale n.  11/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 16 (Procedure per la formazione, l'adozione e  l'approvazione
delle varianti  non  sostanziali  al  PRG).  -  1.  Le  varianti  non
sostanziali   al   PRG   non   sono   sottoposte   a   verifica    di
assoggettabilita' a VAS. 
  2. Il comune adotta la  variante  non  sostanziale,  previo  parere
delle strutture regionali competenti in materia di  tutela  dei  beni
culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su  beni
tutelati ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
(codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n.  137),  dell'art.  40  delle  norme  di
attuazione del PTP e della legge regionale n. 56/1983. 
  3. Il comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito
web, depositando in pubblica  visione  la  variante  non  sostanziale
adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente  alla
pubblicazione,  copia  della  variante  adottata  e'  trasmessa  alla
struttura regionale competente in materia  di  urbanistica,  al  fine
della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque puo' formulare
osservazioni, limitatamente  agli  ambiti  e  alle  previsioni  della
variante, fino allo scadere del  termine  predetto.  Le  osservazioni
sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non  puo'
avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. 
  4. Il comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del
comma 3 e dispone, ove del  caso,  i  conseguenti  adeguamenti  della
variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del  loro
recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione. 
  5.  La  variante  non   sostanziale   assume   efficacia   con   la
pubblicazione,  nel  Bollettino  ufficiale   della   Regione,   della
deliberazione di approvazione del Comune. La  deliberazione  medesima
e' resa pubblica nei siti web della Regione e del comune interessato. 
  6.  Entro  trenta  giorni  dall'approvazione  della  variante   non
sostanziale, il comune trasmette alla struttura regionale  competente
in  materia  di  urbanistica,   su   supporto   informatico   firmato
digitalmente, una copia della  variante  non  sostanziale  approvata,
nonche' una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.».