Art. 2 Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette 1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 157/1992. 2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta', nel territorio regionale. 3. Ai sensi dell'art. 300, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), la cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica, esclusi i casi consentiti, costituisce danno ambientale e sottopone il suo autore a relativa sanzione, obbligandolo al conseguente risarcimento. 4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'art. 2 della legge n. 157/1992, nonche' tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 5. Sono escluse dal prelievo venatorio, le seguenti specie: fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile. 6. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle nutrie. 7. Le attivita' all'interno della rete Natura 2000 sono soggette alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.