Art. 2 
 
     Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette 
 
  1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o  temporaneamente
presenti   nel   territorio   regionale,   costituiscono   patrimonio
indisponibile dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.
157/1992. 
  2. Fanno parte della fauna selvatica  oggetto  della  tutela  della
presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi,  stabilmente  o  temporaneamente,  in  stato  di
naturale liberta', nel territorio regionale. 
  3. Ai  sensi  dell'art.  300,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia  ambientale),  la
cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica,  esclusi  i
casi consentiti, costituisce danno  ambientale  e  sottopone  il  suo
autore a relativa sanzione, obbligandolo al conseguente risarcimento. 
  4.  Sono  particolarmente  protette,   anche   sotto   il   profilo
sanzionatorio, le specie indicate all'art. 2 della legge n. 157/1992,
nonche' tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni
internazionali o apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri indicano come minacciate di estinzione. 
  5.  Sono  escluse  dal  prelievo  venatorio,  le  seguenti  specie:
fischione,  canapiglia,   mestolone,   codone,   marzaiola,   folaga,
porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola,
merlo, pernice bianca, lepre variabile. 
  6. Le disposizioni della  presente  legge  non  si  applicano  alle
talpe, ai ratti, ai topi  propriamente  detti,  alle  arvicole,  alle
nutrie. 
  7. Le attivita' all'interno della rete Natura  2000  sono  soggette
alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.