Art. 3 Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali 1. La regione, avvalendosi previo accordo della collaborazione dell'universita', di musei naturalistici, degli enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole e ambientaliste, nonche' di associazioni culturali e di associazioni cinofile, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e delle modalita' di tutela dello stesso. 2. La Giunta regionale provvede, altresi': a) alla divulgazione, nelle forme piu' rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale; b) alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando in progetti di sviluppo delle comunita' locali interessate, la promozione delle produzioni locali e le attivita' di studio e di ricerca, sia disciplinando la destinazione della fauna selvatica abbattuta, in conformita' alla normativa europea e nazionale; c) alla promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorita' scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione; d) all'incentivazione dello sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola in via prioritaria in area montana, collinare e nelle aree depresse, promuovendo attivita' di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attivita' economiche connesse alla gestione e alla fruizione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.