Art. 5 Regolamenti di attuazione 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l), con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell'art. 27 dello statuto, disciplina: a) i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonche' la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami; b) l'opzione sulla forma di caccia e le modalita' per la sua variazione; c) le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina; d) le attivita' di cattura e di inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e di detenzione dei trofei; e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria alla produzione agricola nonche' gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi, sentiti gli ATC e CA; f) le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata; g) la destinazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta; h) i criteri e le modalita' di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV); i) le competenze, la composizione ed i termini di operativita' e funzionamento della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica; l) l'allevamento di fauna selvatica; m) l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento; n) la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto.