Art. 5 
 
                      Regolamenti di attuazione 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente  in  ordine  alle  lettere  g),  h)  e  l),   con   propri
regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al  presente  capo
ed ai sensi dell'art. 27 dello statuto, disciplina: 
    a) i requisiti, il  rilascio  dell'abilitazione  per  l'esercizio
venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione,  nonche'  la
predisposizione di testi relativi  alle  principali  nozioni  su  cui
vertono gli esami; 
    b) l'opzione sulla forma di caccia e  le  modalita'  per  la  sua
variazione; 
    c) le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della  tipica
fauna alpina; 
    d)  le  attivita'  di  cattura  e  di   inanellamento   a   scopo
scientifico, di tassidermia e di detenzione dei trofei; 
    e) il risarcimento dei danni prodotti  dalla  fauna  selvatica  e
dall'attivita'  venatoria  alla  produzione  agricola   nonche'   gli
interventi e le iniziative  per  la  prevenzione  dei  danni  stessi,
sentiti gli ATC e CA; 
    f) le disposizioni integrative, attuative e  gestionali  relative
all'esercizio   venatorio,    all'organizzazione    del    territorio
agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata; 
    g)  la  destinazione   della   fauna   selvatica   legittimamente
abbattuta; 
    h)  i  criteri  e  le  modalita'  di  immissione,  cattura  e  la
destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da  parte
degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV)  e  delle
aziende agri-turistico-venatorie (AATV); 
    i) le competenze, la composizione ed i termini di operativita'  e
funzionamento  della  commissione   consultiva   regionale   per   il
coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela  della  fauna
selvatica; 
    l) l'allevamento di fauna selvatica; 
    m) l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna  selvatica
a scopo di ripopolamento; 
    n) la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto.