Art. 3 
 
                       Decentramento comunale 
 
  1. I comuni con popolazione superiore  a  30.000  abitanti  possono
articolare il loro territorio  per  istituire  le  circoscrizioni  di
decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione  e
di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio  delle  funzioni
delegate dal comune. 
  2.  L'organizzazione  e  le  funzioni  delle  circoscrizioni   sono
disciplinate dallo statuto comunale e  da  apposito  regolamento.  Il
consiglio  comunale,  con  deliberazione  approvata   con   il   voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati,  puo'  attribuire
un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per  le
sole sedute  del  consiglio  circoscrizionale  e  una  indennita'  ai
presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore  al
6 per cento dell'indennita' del sindaco per i comuni della  Provincia
di Bolzano e non  superiore  al  10  per  cento  dell'indennita'  del
sindaco per i comuni della Provincia di  Trento,  determinata  tenuto
conto  dell'ampiezza  del  territorio  della  circoscrizione,   della
consistenza   demografica   e   delle   funzioni   attribuite    alla
circoscrizione. 
  3. Il consiglio  circoscrizionale  rappresenta  le  esigenze  della
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita'  del  comune
ed e' eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie  il  sistema  di
elezione che e' disciplinato con regolamento. 
  4.  Il  sistema  di  elezione  del  presidente  del  consiglio   di
circoscrizione e' stabilito dallo  statuto  e  con  regolamento  sono
disciplinate le modalita' per l'elezione. 
  5.  Fino  all'approvazione  delle  modifiche   statutarie   e   del
regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3,  si  applicano
le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio  comunale.
La giunta regionale adotta con regolamento la  necessaria  disciplina
integrativa.