Art. 3 Decentramento comunale 1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, puo' attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennita' ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennita' del sindaco per i comuni della Provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennita' del sindaco per i comuni della Provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione. 3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita' del comune ed e' eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione che e' disciplinato con regolamento. 4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione e' stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalita' per l'elezione. 5. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale. La giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa.