Art. 5 Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 1. Nel comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e» sono soppresse. 2. Nel comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 dopo le parole: «Decorso il termine, se queste misure non sono adottate, l'attivita' s'intende vietata.» sono inserite le seguenti: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.».