Art. 5 
 
         Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale 
                 sull'attivita' amministrativa 1992 
 
  1. Nel comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale  sull'attivita'
amministrativa  1992  le  parole:  «,   disponendo   la   sospensione
dell'attivita' intrapresa e» sono soppresse. 
  2. Nel comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale  sull'attivita'
amministrativa 1992 dopo le parole: «Decorso il  termine,  se  queste
misure  non  sono  adottate,  l'attivita'  s'intende  vietata.»  sono
inserite le seguenti: «Con lo stesso atto motivato,  in  presenza  di
attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse
pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni  culturali,  salute,
sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe  il
termine, che ricomincia a decorrere dalla  data  in  cui  il  privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In  assenza  di  ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli  effetti  della
sospensione eventualmente adottata.».