Art. 5 Inserimento dell'art. 9-quater nella legge provinciale sull'handicap 2003 1. Dopo l'art. 9-ter della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, e' inserito il seguente: «Art. 9-quater (Interventi per favorire l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). - 1. Per agevolare l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, con le caratteristiche previste dall'art. 6 della legge n. 112 del 2016, la Provincia promuove la stipula di protocolli collaborativi con gli ordini professionali, finalizzati alla realizzazione di forme di sostegno consultivo a favore delle persone con disabilita', delle loro famiglie e dei soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007.».