Art. 5 
 
                   Inserimento dell'art. 9-quater 
             nella legge provinciale sull'handicap 2003 
 
  1. Dopo l'art. 9-ter della legge  provinciale  sull'handicap  2003,
nel capo II bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-quater (Interventi per  favorire  l'istituzione  di  trust,
vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni  sottoposti
a vincolo di destinazione).  -  1.  Per  agevolare  l'istituzione  di
trust, vincoli di destinazione e  fondi  speciali  composti  di  beni
sottoposti a vincolo di destinazione, con le caratteristiche previste
dall'art. 6 della legge n. 112 del 2016,  la  Provincia  promuove  la
stipula di protocolli collaborativi  con  gli  ordini  professionali,
finalizzati alla realizzazione di  forme  di  sostegno  consultivo  a
favore delle persone con  disabilita',  delle  loro  famiglie  e  dei
soggetti previsti dall'art. 3,  comma  3,  lettera  d),  della  legge
provinciale sulle politiche sociali 2007.».