Art. 6 
 
                  Inserimento dell'art. 9-quinquies 
             nella legge provinciale sull'handicap 2003 
 
  1. Dopo l'art. 9-quater della legge provinciale sull'handicap 2003,
nel capo II bis, e' inserito il seguente: 
  «Art.  9-quinquies  (Interventi  informativi  e  formativi  per  la
sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie e delle  persone  con
disabilita'). - 1. Per agevolare il raggiungimento delle finalita' di
questo capo, gli enti locali competenti promuovono la  realizzazione,
anche in collaborazione con i soggetti previsti dall'art. 3, comma 3,
lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e in
coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari: 
    a) di campagne  informative,  per  diffondere  la  conoscenza  di
questa legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le
persone con disabilita' e per sensibilizzare l'opinione pubblica  sul
tema dell'inclusione  sociale  e  della  qualita'  della  vita  delle
persone con disabilita'; 
    b) di iniziative nei confronti delle famiglie per  rafforzare  la
consapevolezza  dell'opportunita'  che  la  persona  con  disabilita'
intraprenda  percorsi  di   autonomia,   di   vita   indipendente   o
interdipendente e per fornire loro sollievo.».