Art. 7 Inserimento dell'art. 9-sexies nella legge provinciale sull'handicap 2003 1. Dopo l'art. 9-quinquies della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, e' inserito il seguente: «Art. 9-sexies (Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis). - 1. Ogni due anni la Provincia elabora una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo e la trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che puo' chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.».