Art. 7 
 
                   Inserimento dell'art. 9-sexies 
             nella legge provinciale sull'handicap 2003 
 
  1. Dopo l'art. 9-quinquies della  legge  provinciale  sull'handicap
2003, nel capo II bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-sexies (Relazione sull'attuazione  delle  disposizioni  del
capo II bis). - 1. Ogni due anni la Provincia elabora  una  relazione
sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo
e la trasmette alla competente commissione permanente  del  Consiglio
provinciale che puo' chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti
e  specificazioni  degli   elementi   conoscitivi   contenuti   nella
relazione.».