Art. 8 Integrazione dell'art. 25 della legge provinciale sull'handicap 2003 1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sull'handicap 2003 e' inserito il seguente: «1-bis. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalita' per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni contenute nel capo II bis, ivi compresi i requisiti di accesso agli interventi e i criteri per la valutazione dei progetti, per la quantificazione dei contributi e per la compartecipazione alle spese. Nella deliberazione sono stabiliti gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti di attuazione del progetto di abitare sociale. La Giunta provinciale definisce inoltre, annualmente, la quota specifica da destinare all'attuazione delle disposizioni del capo II bis.». 2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal primo periodo del comma 1-bis dell'art. 25 della legge provinciale sull'handicap 2003, come inserito dal presente articolo, e' adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.