Art. 8 
 
                      Integrazione dell'art. 25 
             della legge provinciale sull'handicap 2003 
 
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  25   della   legge   provinciale
sull'handicap 2003 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La Giunta provinciale definisce con propria  deliberazione,
d'intesa con il Consiglio delle  autonomie  locali  e  previo  parere
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,  i
criteri e le modalita' per  l'attuazione,  omogenea  e  uniforme  sul
territorio provinciale, delle disposizioni contenute nel capo II bis,
ivi compresi i requisiti di accesso agli interventi e i  criteri  per
la valutazione dei progetti, per la quantificazione dei contributi  e
per  la  compartecipazione  alle  spese.  Nella  deliberazione   sono
stabiliti gli obiettivi, i contenuti e gli  strumenti  di  attuazione
del progetto di abitare  sociale.  La  Giunta  provinciale  definisce
inoltre, annualmente, la quota specifica da destinare  all'attuazione
delle disposizioni del capo II bis.». 
  2. La deliberazione della Giunta  provinciale  prevista  dal  primo
periodo  del  comma  1-bis  dell'art.  25  della  legge   provinciale
sull'handicap 2003, come inserito dal presente articolo, e'  adottata
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge.