(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34  del
                           3 agosto 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 37 dello statuto; 
  Visto l'art. 63 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il parere favorevole del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
della Regione Toscana, espresso in  data  5  giugno  2018,  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n.  40  (Disciplina
del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. i risultati della gestione relativi all'esercizio  finanziario
2017 risultano evidenziati dal conto del  bilancio,  con  particolare
riferimento all'avanzo finanziario ed  al  risultato  complessivo  di
amministrazione, dal  conto  economico  e  dallo  stato  patrimoniale
relativi a tale esercizio; 
    2. i risultati della gestione relativi all'esercizio  finanziario
2017, comprensivi dei  risultati  del  Consiglio  regionale  e  degli
organismi strumentali, sono evidenziati nel  rendiconto  consolidato,
composto da conto del bilancio, conto economico e stato  patrimoniale
consoli dati; 
    3. al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Rendiconto generale 2017 
 
  1. Ai sensi dell'art. 63,  comma  2,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42),  e'  approvato  il  rendiconto  generale
relativo all'esercizio 2017, comprensivo del conto del bilancio,  del
conto economico e dello stato patrimoniale, di  cui  all'Allegato  1,
che determina le seguenti risultanze: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2.  Le  somme  da  reiscrivere  nel  bilancio  di  previsione   per
l'esercizio 2018 per effetto di obblighi di legge,  sono  determinate
in € 2.083.283.756,36. 
  3. In conseguenza del saldo finanziario di € -679.979.449,31 di cui
al comma 1 e delle somme vincolate da reiscrivere per legge, pari  ad
€ 2.083.283.756,36, di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il
rendiconto generale dell'esercizio 2017 chiude con un disavanzo di  €
2.763.263.205,67. 
  4. Il conto economico  e'  approvato  con  un  risultato  economico
positivo di € 267.757.254,91. 
  5. Lo stato patrimoniale e' approvato con un totale  dell'attivo  e
del passivo pari a € 7.322.695.314,70.