Art. 10 Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979) 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono inserite le parole: «oppure, se precedente, alla legge di variazione di bilancio; resta ferma la possibilita' di inserire le disposizioni indicate dall'art. 26 nella legge di assestamento o nella legge di variazione del bilancio». 2. Dopo l'art. 30 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis (Disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione). - 1. In applicazione dell'art. 79 dello statuto speciale la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali appartenenti al suo sistema territoriale integrato includono fra le entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.». 3. L'art. 47 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Conti giudiziali). - 1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalita' da questa previste. 2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto e' depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di agenti della riscossione. 3. Il conto e' presentato alle strutture provinciali competenti secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile della struttura, che e' identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione all'organo di controllo interno previsto dal comma 4, per l'acquisizione della relativa relazione; dopo l'acquisizione della relazione il responsabile parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2. 4. La relazione prevista dal comma 3 e' svolta dall'organo competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalita' dell'azione amministrativa previsti dall'art. 20 della legge sul personale della Provincia 1997, e consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile iscritto nell'anagrafe prevista dall'art. 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dell'avvenuto controllo di questo conto ai sensi del comma 3 nonche', a campione, della presenza della documentazione a supporto. 5. Il regolamento di esecuzione puo' dettare disposizioni per l'attuazione e l'integrazione della disciplina di quest'articolo, compresi i termini massimi di conclusione del procedimento di approvazione da parte delle strutture provinciali per i fini del comma 3. 6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia applicano i commi 1, 2 e 3 secondo quanto eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti, e individuano l'organo di controllo interno tenuto a svolgere la relazione prevista dal comma 3.». 4. L'art. 47 della legge provinciale di contabilita' 1979, come sostituito dal comma 3, si applica per i conti riferiti all'esercizio finanziario 2018 e successivi.