Art. 10 
 
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7  (legge
  provinciale di contabilita' 1979) 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art. 28 della  legge  provinciale  di
contabilita' 1979 sono inserite le parole:  «oppure,  se  precedente,
alla legge di variazione di bilancio; resta ferma la possibilita'  di
inserire  le  disposizioni  indicate  dall'art.  26  nella  legge  di
assestamento o nella legge di variazione del bilancio». 
  2. Dopo l'art. 30 della legge provinciale di contabilita'  1979  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis (Disposizioni in materia di  utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione). - 1. In applicazione  dell'art.  79  dello  statuto
speciale  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  gli   enti   locali
appartenenti al suo sistema territoriale integrato includono  fra  le
entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Disposizioni  per  l'attuazione  del
principio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto
comma, della Costituzione),  anche  quelle  ascrivibili  all'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione, accertato  nelle  forme  di  legge  e
rappresentato  nello  schema  di  rendiconto  previsto  dal   decreto
legislativo n. 118 del 2011.». 
  3. L'art. 47  della  legge  provinciale  di  contabilita'  1979  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 47 (Conti giudiziali). - 1. Presentano il conto giudiziale  i
soggetti tenuti a farlo in base alla  vigente  normativa  statale  in
materia, con le modalita' da questa previste. 
  2. Gli agenti che vi sono tenuti  presentano  il  conto  giudiziale
entro sessanta giorni dalla chiusura  dell'esercizio  finanziario  o,
comunque, dalla cessazione della gestione.  Il  conto  e'  depositato
presso la sezione giurisdizionale territorialmente  competente  della
Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione  ai  sensi  del
comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto  legislativo
n. 118 del 2011 in materia di agenti della riscossione. 
  3. Il conto e' presentato  alle  strutture  provinciali  competenti
secondo  quanto  previsto  dal  regolamento.  Il  responsabile  della
struttura, che e' identificato quale responsabile  del  procedimento,
effettua il controllo  amministrativo  e  inoltra  la  documentazione
all'organo  di  controllo  interno  previsto   dal   comma   4,   per
l'acquisizione della relativa relazione;  dopo  l'acquisizione  della
relazione il responsabile parifica e approva il conto e  lo  deposita
presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2. 
  4.  La  relazione  prevista  dal  comma  3  e'  svolta  dall'organo
competente ai controlli concernenti la  trasparenza  e  la  legalita'
dell'azione amministrativa previsti  dall'art.  20  della  legge  sul
personale della  Provincia  1997,  e  consiste  nella  certificazione
dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente  contabile
iscritto nell'anagrafe prevista dall'art. 138 del decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia  contabile,  adottato  ai
sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124),  dell'avvenuto
controllo di questo conto ai sensi del comma 3 nonche',  a  campione,
della presenza della documentazione a supporto. 
  5. Il regolamento  di  esecuzione  puo'  dettare  disposizioni  per
l'attuazione e l'integrazione  della  disciplina  di  quest'articolo,
compresi  i  termini  massimi  di  conclusione  del  procedimento  di
approvazione da parte delle strutture  provinciali  per  i  fini  del
comma 3. 
  6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia applicano i  commi
1, 2  e  3  secondo  quanto  eventualmente  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti, e individuano l'organo di  controllo  interno  tenuto  a
svolgere la relazione prevista dal comma 3.». 
  4. L'art. 47 della legge provinciale  di  contabilita'  1979,  come
sostituito dal comma 3, si applica per i conti riferiti all'esercizio
finanziario 2018 e successivi.